Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grievances and lack of critical analysis of lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Giulio Panteghini inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued for a reduction in the sentence based on the nature of the traffic offense, but the appellate court had already addressed these merits by justifying the penalty through the high alcohol level found (2.20 g/l) despite minor speed deviations. The court rejected the appeal because the grievances were too generic and failed to provide the necessary critical analysis of the lower court's reasoning as required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, c. 3, c.p.p.; The cassation appeal is inadmissible if it contains only generic grievances or fails to critically analyze the arguments upon which the lower court's decision was based, as such arguments are considered inspeculable at this stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTEGHINI GIULIO nato a ISEO il 06/08/1972 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; Motivi della decisione La difesa dell'imputato PANTEGHINI Giulio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett.
c) e 2-bis, codice strada (in Bienno, il 23/4/2019); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglíanze del tutto generiche (primo motivo, con il quale si denuncia un deficit motivazionale non argomentato) o ripropostivi di censure esaminate dai giudici territoriali (dosimetria della pena e generiche), che attengono comunque al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, insindacabili in questa sede [avendo quei giudici valorizzato l'entità del pericolo per la circolazione stradale, desunta dai danni inferti al proprio mezzo; laddove lo scostamento non significativo dal minimo edittale è stato giustificato alla stregua dell'elevato tasso alcolemico riscontrato (2,20 gr/l)]; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Pre Gabriella Cappello Emangélg Di v i t-e-C[4.; je - I ( / , /‘ r DEP 0 S1T AT A IN CANKT,'LL.:-IP,Ais, , , n6 10:7024