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Ordinanza — n. 17768/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of critical analysis of appellate court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17768/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Daniele Bonazzi inadmissible under Article 606, paragraph 3 of the Code of Criminal Procedure. The defense argued against the conviction for aggravated traffic offenses, but the court found the grievances lacked the necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, c. 3 c.p.p.; Art. 114 disp. att cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to provide a critical analysis of the essential arguments supporting the lower court's decision or if it merely reiterates grievances already examined and decided by the territorial courts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility critical analysis requirement reiterative grievances procedural costs award traffic offense conviction ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali indigenza processuale non provata

Disposizioni normative citate

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Art. 606, c. 3 c.p.p.
c), 2-bis e 2-sexies, CdS, con le generiche equivalenti alla prima (in Cazzano sant'Andrea, il 28/4/2019); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c.
Art. 114 disp. att cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013
3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica dette argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv.
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, deo.
Sez. 4 n. 3913 del 17/12/2020
Sez. 4 n. 3906 del 21/12/2020
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONAZZI DANIELE nato a GANDINO il 22/07/1948 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; - OSSERVA La difesa dell'imputato BONAZZI Daniele ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Bergamo di condanna per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, CdS, con le generiche equivalenti alla prima (in Cazzano sant'Andrea, il 28/4/2019); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica dette argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, deo. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze ripropositive di quelle esaminate dalla Corte territoriale e decise con argomentazioni del tutto scevre da vizi motivazionali e coerenti con i principi consolidati della giurisprudenza di legittimità; che, in particolare, quanto all'avviso ai sensi dell'art. 114, disp. att cod. proc. pen., la Corte ha ritenuto osservate le procedure, atteso che il verbale, sottoscritto dall'imputato, dava conto dell'avviso rivoltogli in ordine alla facoltà di farsi assistere da un difensore, alla quale egli aveva rinunciato (sul punto, sez. 4, n. 3913 del 17/12/2020, dep. 2021, Asunis, RV. 280381-01; n. 3906 del 21/1/2020, Ba//ori, Rv. 278287-01); che l'utilizzabilità delle fotografie dei luoghi, a prescindere dalla ritenuta contestualità di tale attività documentativa rispetto alla contestazione del reato, è stata ricollegata, in ogni caso, alla natura documentale dei fotogrammi; che la prova dell'aggravante di aver causato un incidente stradale era stata tratta dai danni al mezzo, compatibili con la ricostruita dinamica, per la quale l'auto condotta dall'imputato era andata ad impattare contro un muretto di recinzione, cosicché il rigetto del beneficio di cui all'art. 186, comma 9-bis deve ritenersi mera conseguenza legale di tale accertamento, debitamente giustificato; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il PVesilente 'S)'s Gabri