Criminal appeal dismissed for lack of critical analysis of sentencing arguments under Article 606, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Simon Bogdan inadmissible under Article 606, paragraph 3, of the Code of Criminal Procedure. The lower court confirmed Bogdan's conviction for theft and related offenses, noting his professional dedication to illegal acts and poor economic conditions as grounds for the harsh sentence. The Supreme Court rejected the appeal because the grievances regarding the sentencing treatment were not supported by a necessary critical analysis of the arguments presented in the decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, c. 3, c.p.p.; Appeals or cassation petitions are inadmissible if grievances concern only the punitive treatment without a critical analysis of the essential arguments supporting the decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMON BOGDAN nato a BACAU( ROMANIA) il 03/02/1986 avverso la sentenza del 17/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato SIMON Bogdan ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza 17/11/2022 della Corte d'appello di Palermo, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Trapani di condanna per più reati (tra cui furti e tentati furti ai danni di plurime persone offese, ricettazione e altro), riuniti nel vincolo della continuazione (in Trapani, gennaio 2020); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), tuttavia giustificato dai giudici del merito alla luce delle plurime violazioni, della negativa personalità (plurimi precedenti penali), ritenuta la sua dedizione professionale a tali condotte illecite, dalle quali trarrebbe i mezzi di sostentamento e ritenuta la recessività delle evidenziate condizioni economiche; che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello Emanuele Di 5alvo OS\-5. \P'n \\n