Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17766/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17766/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17766/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENOLFI ANGELO nato a BRENO il 22/12/1977 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA La difesa dell'imputato MENOLFI Angelo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice strada (in Dario Boario Terme, il 27/7/2019); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17766/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 186, c. 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice strada (in Dario Boario Terme, il 27/7/2019); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

Generato dall'IA
pena sproporzionata pena accessoria adeguamento della pena ammende per infrazione procedurale attenuazione libera della pena sanzioni pecuniarie
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENOLFI ANGELO nato a BRENO il 22/12/1977 avverso la sentenza del 06/10/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA La difesa dell'imputato MENOLFI Angelo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per il reato di cui all'art. 186, c. 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice strada (in Dario Boario Terme, il 27/7/2019); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, quanto alla compiuta identificazione del guidatore, nonché alla sussistenza dell'aggravante dell'aver provocato un incidente stradale, rispetto alla quale devono richiamarsi i principi più volte affermati da questa Corte di legittimità (sez. 4 n. 36777 del 2/7/2015, Rv. 264419; sez. 4 n. 54991 del 24/10/2017, Fabris, Rv. 271557, in cui si è precisato che, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, non è richiesto l'accertamento del nesso eziologico tra l'incidente e la condotta dell'agente, ma il solo collegamento materiale tra il verificarsi del sinistro e lo stato di alterazione dell'agente, alla cui condizione di impoverita capacità di approntare manovre idonee a scongiurare l'incidente sia direttamente ricollegabile la situazione di pericolo; n. 27211 del 21/5/2019, Granelli, Rv. 275872; n. 36777 del 2/7/2015, Scudiero, Rv. 264419); ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Prfisidente Gabriella Cappello Emanue p, Ivo P / v , i/ r DEpoc!-T1\TA