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Ordinanza — n. 17763/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible because the appellant accepted the plea deal in second instance.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17763/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant had previously accepted the plea agreement in the second instance. The appellant argued that the recidivism was not excluded and that the statute of limitations had expired, but the court noted that accepting the plea deal precludes further litigation on these grounds. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Acceptance of the plea agreement in the second instance renders the subsequent cassation appeal inadmissible due to the preclusive effect of the party's waiver.

Parole chiave

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plea agreement acceptance second instance waiver cassation inadmissibility recidivism statute of limitations preclusive effect impugnazione di decisioni amministrative diritto di ottenere una decisione validità della clausola arbitrale

Disposizioni normative citate

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Art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.
Art. 1 comma 62 della legge 23 giugno 2017, n. 103
pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n.
Art. 599 bis cod. proc. pen.
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
art. 599 bis cod. proc. pen
103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n.
art. 129 cod. proc. pen
273194, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez.

Giurisprudenza citata

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sez. 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero
103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv.
sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha
pen.; sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv.
sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello
273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv.
n. 47698 del 18/9/2019, Amabile
276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv.
Sez. U, n. 30046 del 23/6/2022, °retti
sez. 4, n. 44610 del 21/9/2023, Bisiccé
283328-01; sez. 4, n. 44610 del 21/9/2023, Bisiccé, Rv.
Corte EDU, 10 febbraio 2009, Zolotoukhine
Corte cost. n. 186/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'ANNUNZIATA MASSIMO nato a NAPOLI il 09/04/1979 avverso la sentenza del 23/03/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che DELL'ANNUNZIATA Massimo ha proposto ricorso per cassazione con difensore avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, in riforma della sentenza del Tribunale cittadino di condanna per furto pluriaggravato, con la recidiva (in Casoria il 4/4/2004), è stato recepito l'accordo delle parti sulla pena e rideterminata la pena con le generiche equivalenti sulla recidiva e le altre aggravanti, con rinuncia alle censure sulla responsabilità; ritenuto che il ricorso é inammissibile per causa che poteva anche essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., aggiunto dall'art. 1, comma 62, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore a decorrere dal 3 agosto 2017, siccome proposto avverso sentenza che ha recepito l'accordo delle parti in appello; considerato che il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599 bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (sez. 5, n. 29243 del 4/6/2018, Casero, Rv. 273194, in cui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; sez. 3, n. 30190 del 8/3/2018, Hoxha, Rv. 273755; sez. 2, n. 22002 del 10/4/2019, Mariniello, Rv. 276102; n. 47698 del 18/9/2019, Amabile, Rv. 278006); che, nella specie, il ricorrente ha, per l'appunto, contestato la mancata esclusione della recidiva, invocando la prescrizione del reato, altresì assumendo la violazione del bis in idem sostanziale nel caso in cui la recidiva venga considerata sia per calcolare il tempo prescrizionale c.d. base, che ai sensi dell'art. 161, cod. pen., tesi che tuttavia non tiene conto del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 30046 del 23/6/2022, °retti, Rv. 283328-01; sez. 4, n. 44610 del 21/9/2023, Bisiccé, Rv. 285267-01, in cui si è spiegato che la recidiva reiterata, in quanto circostanza a effetto speciale, incide sul calcolo del termine prescrizionale minimo, ex art. 157, c.2, c.p. e, in presenza di atti internativi, su quello massimo, ex art. 161, c. 2, c.p., senza che tale duplice valenza comporti violazione del principio del "ne bis in dem" sostanziale o dell'art. 4 del Protocollo n. 7 della CEDU, come interpretato dalla sentenza delta Corte EDU dei 10 febbraio 2009 nei caso Zolotoukhine); ritenuto che alla inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni dì esonero (Corte cost. n. 186/2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigl