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Ordinanza — n. 17762/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17762/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17762/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTO SALVATORE CATENO nato a GIARRE il 26/06/1972 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA La difesa dell'imputato NOTO Salvatore Cateno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 6/7/2022, indicata in epigrafe, con la quale, dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è stata riformata in punto pena quella di condanna del Tribunale cittadino per il restante reato di furto aggravato di energia elettrica, con la recidiva reiterata e specifica (in Riposto, il 18/10/2013); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17762/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è stata riformata in punto pena quella di condanna del Tribunale cittadino per il restante reato di furto aggravato di energia elettrica, con la recidiva reiterata e specifica (in Riposto, il 18/10/2013); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria assistenza riabilitativa assistenza amministrativa fiscale spese di assistenza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOTO SALVATORE CATENO nato a GIARRE il 26/06/1972 avverso la sentenza del 06/07/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA La difesa dell'imputato NOTO Salvatore Cateno ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania 6/7/2022, indicata in epigrafe, con la quale, dichiarata la prescrizione del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è stata riformata in punto pena quella di condanna del Tribunale cittadino per il restante reato di furto aggravato di energia elettrica, con la recidiva reiterata e specifica (in Riposto, il 18/10/2013); considerato che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione) e, in ogni caso, prospettanti doglianze che attengono al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie con riferimento alla fruizione dell'energia con abbattimento dei relativi costi in favore dell'immobile dell'imputato, oltre che coerenti con i principi di matrice giurisprudenziale (sez. 5, n. 24592 del 30/4/2021, Bellafiore, Rv. 281440-01, in cui si è precisato che risponde del reato di furto di energia elettrica, aggravato dalla violenza sulle cose, colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi; sez. 4, n. 5973 del 5/2/2020, Carlo, Rv. 278438-01), consapevolezza che, nella specie, la Corte territoriale ha tratto proprio dall'elevato (74,6%) abbattimento dei consumi, rispetto a quelli effettivi; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presicjénte Gabriella Cappello Emanuele Ivo oFPCY:rr \-\-1\ IN C