Ordinanza — n. 17761/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AQUINO PAOLO nato a SANT'ALFIO il 06/09/1967 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di D'AQUINO Paolo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale cittadino (di condanna per concorso in un tentativo di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dall'essere stata la condotta posta in essere su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nella specie, materiale ferroso all'interno di stabilimenti del comune di Santa Venerina) con la recidiva qualificata e riconosciute le generiche), solo in punto pena per non avere il primo giudice correttamente operato la riduzione per le generiche riconosciute in termini di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva (in Santa Venerina, 21/3/2011); ritenuto che il ricorso é inammissibile, perché proposto per motivi (contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.) non dedotti in appello (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01), con conseguente assorbimento della prospettata estinzione del reato, censura di per sé già manifestamente infondata, non avendo la difesa neppure considerato la ritenuta recidiva, pur se sub-valente (sulla rilevanza di tale aggravante sul tempo a prescrivere, sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057-01; sez. 2, n. 4178 del 5/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899-01; sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzí, Rv. 280059-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17761/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 625, n. 7, cod. pen.) non dedotti in appello (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01), con conseguente assorbimento della prospettata estinzione del reato, censura di per sé già manifestamente infondata, non avendo la difesa neppure considerato la ritenuta recidiva, pur se sub-valente (sulla rilevanza di tale aggravante sul tempo a prescrivere, sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057-01; sez. 2, n. 4178 del 5/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899-01; sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzí, Rv. 280059-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AQUINO PAOLO nato a SANT'ALFIO il 06/09/1967 avverso la sentenza del 27/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa di D'AQUINO Paolo ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata quella del Tribunale cittadino (di condanna per concorso in un tentativo di furto pluriaggravato dalla violenza sulle cose e dall'essere stata la condotta posta in essere su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nella specie, materiale ferroso all'interno di stabilimenti del comune di Santa Venerina) con la recidiva qualificata e riconosciute le generiche), solo in punto pena per non avere il primo giudice correttamente operato la riduzione per le generiche riconosciute in termini di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva (in Santa Venerina, 21/3/2011); ritenuto che il ricorso é inammissibile, perché proposto per motivi (contestazione dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen.) non dedotti in appello (sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306-01; n. 26721 del 26/4/2023, Bevi/acqua, Rv. 284768-02), dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello (sez. 2, n. 29707 del 8/3/2017, Galdi, Rv. 270316-01), con conseguente assorbimento della prospettata estinzione del reato, censura di per sé già manifestamente infondata, non avendo la difesa neppure considerato la ritenuta recidiva, pur se sub-valente (sulla rilevanza di tale aggravante sul tempo a prescrivere, sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057-01; sez. 2, n. 4178 del 5/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899-01; sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzí, Rv. 280059-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero in ordine alla causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello