Italian Court dismisses appeals against burglary convictions for failing to critically analyze lower court arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by three defendants against their burglary convictions inadmissible. The defendants argued against the sentencing and the denial of prescription, but the court found their grievances lacked necessary critical analysis of the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the defendants were ordered to pay court costs and fines.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, c. 3 c.p.p.; Appeals are inadmissible if they do not contain a necessary critical analysis of the arguments supporting the decision, as the court must assess the substantive merit of the defense's engagement with the lower court's reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: BONCONSIGLIO ALFIO nato a CATANIA il 20/09/1968 CALI' GIOVANNI nato a CATANIA il 05/10/1989 CALIO' CAPPELLERI GIACOMO nato a CATANIA il 21/10/1971 avverso la sentenza del 24/06/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che le difese degli imputati BONCONSIGLIO Alfio, CALÌ Giovanni e CALIÒ CAPPELLERI Giacomo hanno proposto separati atti di ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per concorso in un furto in abitazione (in Ragalna, 11/4/2013), riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen. equivalente all'aggravante di cui all'art. 625, n. 2, cod. pen. e alla recidiva; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione); che, in particolare, quanto ai ricorsi CALI Giovanni e CALIÒ CAPPELLERI Giacomo, le doglianze ineriscono al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), giustificato dai giudici del merito alla luce dei precedenti penali e delle condanne riportate dopo i fatti dal CALI, una per un furto in abitazione, valutata la "labiale" resipiscenza in termini recessivi a fronte dell'evidenza probatoria; e, per CALIÒ CAPPELLERI, valutato il precedente specifico e la irrilevanza delle ammissioni a fronte di un quadro probatorio definito schiacciante, non avendo l'imputato neppure contestato, con l'appello, l'affermazione di penale responsabilità; che, con riferimento al BONCONSIGLIO, il primo motivo è riproduttivo di censure disattese con argomenti con i quali la difesa non ha operato un necessario confronto, avendo i giudici ritenuto la nitidezza delle immagini dalle quali è stato ricavato il riconoscimento dell'imputato; laddove, con il secondo, si è opposta l'estinzione del reato per prescrizione che, tenuto conto della cornice edittale all'epoca vigente per il reato di furto in abitazione aggravato (art. 624 bis, comma 3, c.p., da quattro a dieci anni) e dell'art. 161, cod. pen., non si è ancora verificata (nei confronti del ricorrente essendo stata ritenuta anche la recidiva qualificata, pur se bilanciata con l'attenuante), essendosi più volte precisato che, ai fini della prescrizione del reato, si tiene conto delle aggravanti ad effetto speciale, anche ove subvalenti rispetto alle attenuanti, perché l'art. 157, c. 3, cod. pen. esclude che il giudizio di cui all'art. 69 c.p. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (sez. 4, n. 38618 del 5/10/2021, Ferrara, Rv. 282057-01; sez. 2, n. 4178 del 5/12/2018, dep. 2019, Amico, Rv. 274899-01; sez. 1, n. 36258 del 7/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059-01); considerato che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.:,; :<
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 oc Il Consigliere estensore Il Presici Gabrie