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Ordinanza — n. 17759/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17759/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17759/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALIOTTA IGNAZIO nato a PALERMO il 06/03/1990 ORLANDO SALVATORE nato a PALERMO il 21/03/1989 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa degli imputati ALIOTTA Ignazio e ORLANDO Salvatore ha proposto ricorsi con unico atto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 28/10/2022, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per concorso in furto in abitazione aggravato (in Palermo, il 26/8/2016); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17759/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (recidiva e giudizio di comparazione), giustificato adeguatamente dai giudici del merito, i quali, contrariamente a quanto asserito a difesa, hanno fornito ampia giustificazione in ordine alla ritenuta recidiva, rinviando alla maggiore pericolosità espressa dalle modalità dell'azione, connotata da particolare professionalità e alla circostanza che il furto era stato pianificato e posto in essere con il concorso di altri soggetti, rimasti non individuati, correttamente operato il conseguente giudizio di bilanciamento (Sez.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione aggravamento della pena permesso di promuovere un procedimento penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali precedenti penali gravi revisione della sentenza penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALIOTTA IGNAZIO nato a PALERMO il 06/03/1990 ORLANDO SALVATORE nato a PALERMO il 21/03/1989 avverso la sentenza del 28/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che la difesa degli imputati ALIOTTA Ignazio e ORLANDO Salvatore ha proposto ricorsi con unico atto avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 28/10/2022, indicata in epigrafe, con la quale è stata confermata quella del Tribunale cittadino di condanna per concorso in furto in abitazione aggravato (in Palermo, il 26/8/2016); ritenuto che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (recidiva e giudizio di comparazione), giustificato adeguatamente dai giudici del merito, i quali, contrariamente a quanto asserito a difesa, hanno fornito ampia giustificazione in ordine alla ritenuta recidiva, rinviando alla maggiore pericolosità espressa dalle modalità dell'azione, connotata da particolare professionalità e alla circostanza che il furto era stato pianificato e posto in essere con il concorso di altri soggetti, rimasti non individuati, correttamente operato il conseguente giudizio di bilanciamento (Sez.

U, n. 42414 del 29/4/2021, Cena, Rv. 282096-01; sez. 6, n. 42568 del 28/9/2022, C., Rv. 283968-01); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente Gabriella Cappello L DEPO