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Ordinanza — n. 17755/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17755/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17755/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTAVIANO GENNARO nato a NAPOLI il 02/07/1981 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di OTTAVIANO Gennaro ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, decidendo ai sensi dell'art. 627, cod. proc. pen., é stata rideterminata la pena in anni due e mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa, in base alla nuova forbice edittale, in relazione alla intervenuta condanna per due reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, unificati dalla continuazione, partendo i giudici del rinvio da una pena base, per il reato più grave di cui al capo a), di anni due di reclusione ed euro cinquemila di multa (in Napoli, rispettivamente nel gennaio e nel febbraio 2013); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17755/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 627, cod. proc. pen., é stata rideterminata la pena in anni due e mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa, in base alla nuova forbice edittale, in relazione alla intervenuta condanna per due reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, unificati dalla continuazione, partendo i giudici del rinvio da una pena base, per il reato più grave di cui al capo a), di anni due di reclusione ed euro cinquemila di multa (in Napoli, rispettivamente nel gennaio e nel febbraio 2013); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Parole chiave

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imputazione per reati di stupefacenti abuso di sostanze tossicodipendenza traffico internazionale di stupefacenti sanzioni penali trattamento residenziale delle dipendenze
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OTTAVIANO GENNARO nato a NAPOLI il 02/07/1981 avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che il difensore di OTTAVIANO Gennaro ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, indicata in epigrafe, con la quale, decidendo ai sensi dell'art. 627, cod. proc. pen., é stata rideterminata la pena in anni due e mesi sei di reclusione ed euro seimila di multa, in base alla nuova forbice edittale, in relazione alla intervenuta condanna per due reati di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, unificati dalla continuazione, partendo i giudici del rinvio da una pena base, per il reato più grave di cui al capo a), di anni due di reclusione ed euro cinquemila di multa (in Napoli, rispettivamente nel gennaio e nel febbraio 2013); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;

Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio, comunque giustificato adeguatamente dai giudici del merito (alla luce dei precedenti, delle modalità della condotta, avendo gli operanti riferito di molteplici operazioni di cessione osservate in un breve lasso temporale, e del complessivo quantitativo di droga in sequestro); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il PreAente Gabriella Cappello Emanuel Ivo , 1,1_12 i c_er, DEPOSITATA CANCE1.1.5 76 "tv