Ordinanza — n. 17752/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 17/12/1992 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato NAPOLITANO Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Termini Imerese di condanna per il reato di cui all'art. 116 CdS in continuazione (in data 18/9/2018, 29/9/2018 e 9/12/2018), con la recidiva nel biennio (verbale di contestazione del 20/8/2017); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17752/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 116 CdS in continuazione (in data 18/9/2018, 29/9/2018 e 9/12/2018), con la recidiva nel biennio (verbale di contestazione del 20/8/2017); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
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Generato dall'IADecisioni correlate
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO GIUSEPPE nato a TERMINI IMERESE il 17/12/1992 avverso la sentenza del 08/02/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che l'imputato NAPOLITANO Giuseppe ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di Termini Imerese di condanna per il reato di cui all'art. 116 CdS in continuazione (in data 18/9/2018, 29/9/2018 e 9/12/2018), con la recidiva nel biennio (verbale di contestazione del 20/8/2017); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), le doglianze inerendo al trattamento sanzionatorio (diniego generiche), tuttavia giustificato adeguatamente dai giudici del merito (alla luce delle plurime violazioni, della negativa personalità, l'imputato risultando gravato da più precedenti penali anche gravi, tanto da esser stato dichiarato socialmente pericoloso e sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di P.S. per due anni); che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente i '9 , Gabriella Cappello Emaniefe I* Salvo [Ì r ' • / t } DEPOSITPAT IN CANC‘, I :1'; MA