Ordinanza — n. 17751/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: INFANTINO GIANLUCA (CUI 024GPIM) nato a AGRIGENTO il 27/10/1986 DONZI' SAMUEL PIO nato a AGRIGENTO il 26/07/1999 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che le difese degli imputati DONZÌ Samuel Pio e INFANTINO Gianluca hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata, previa esclusione dell'aggravante dì cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. e rideterminazione della pena, quella del Tribunale di Agrigento di condanna per concorso in un furto di merce custodita in un'autovettura, aggravato dalla violenza sulle cose (in Agrigento, il 5/10/2018); considerato che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17751/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 61, n. 7, cod. pen. e rideterminazione della pena, quella del Tribunale di Agrigento di condanna per concorso in un furto di merce custodita in un'autovettura, aggravato dalla violenza sulle cose (in Agrigento, il 5/10/2018); considerato che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Parole chiave
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eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: INFANTINO GIANLUCA (CUI 024GPIM) nato a AGRIGENTO il 27/10/1986 DONZI' SAMUEL PIO nato a AGRIGENTO il 26/07/1999 avverso la sentenza del 14/10/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere GABRIELLA CAPPELLO; OSSERVA Rilevato che le difese degli imputati DONZÌ Samuel Pio e INFANTINO Gianluca hanno proposto ricorsi per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo, indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata, previa esclusione dell'aggravante dì cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. e rideterminazione della pena, quella del Tribunale di Agrigento di condanna per concorso in un furto di merce custodita in un'autovettura, aggravato dalla violenza sulle cose (in Agrigento, il 5/10/2018); considerato che i ricorsi sono inammissibili ai sensi dell'art. 606, c. 3, c.p.p., perché proposti per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584;
Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso); che, in ogni caso le difese hanno prospettato doglianze del tutto generiche che non si coniugano a ragioni di diritto ed elementi in fatto a sostegno delle stesse (primo, quarto e quinto motivo DONZÌ); dedotto deficit motivazionali non argomentati, riproponendo censure esaminate dai giudici territoriali (secondo motivo DONZÌ) e che attengono comunque al merito, giustificato con argomentazioni del tutto logiche e non contraddittorie, insindacabili in questa sede (avendo quei giudici precisato che la fonte confidenziale aveva solo fornito l'incipit alle indagini, sviluppatesi a seguito dell'avvenuta visione delle immagini tratte dall'impianto di videosorveglianza presente sul luogo del delitto); che, allo stesso modo, sono manifestamente infondate anche le doglianze (terzo motivo DONZÌ e motivo unico INFANTINO) inerenti alla valutazione degli elementi circostanziali [quanto alla violenza sulle cose, avendo la Corte richiamato gli accertamenti di PG, dai quali era emerso il visibile danneggiamento dello sportello anteriore sinistro dell'auto; quanto al mancato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno, non ravvisandosi alcuna contraddittorietà rispetto all'esclusione dell'aggravante del danno di rilevante gravità dello stesso, posto che l'applicazione della prima presuppone che il pregiudizio causato sia di valore economico pressoché irrisorio, sia quanto al valore in sé della cosa sottratta, che per gli ulteriori effetti pregiudizievoli subiti dalla parte offesa (sez. 2, n. 50660 del 5/10/2017, Calvi°, Rv. 271695-01; sez.
5. N. 344 del 26/1172021, dep. 2022, Ghirasam, Rv. 282402-01)]; ritenuto che alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna ì ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 3 aprile 2024 Il Consigliere estensore oFposITATA I! Pr gi e Gabri