Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds violating procedural motivation requirements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific legal and factual grounds for his claim. Although the appellant argued the lower court's motivation was insufficient, he merely requested annulment without analyzing specific defects in the reasoning. The court ruled that this genericity violates procedural requirements, leading to dismissal and an order for the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to indicate specific legal and factual grounds supporting the request, limiting themselves to generic assertions without analyzing the specific flaws in the lower court's motivation.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABOULFADL ACHRAF nato il 22/01/2001 avverso la sentenza del 18/09/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Aboulfadl Achraf ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Roma lo ha condannato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, per aver detenuto, sulla sua persona e nella sua abitazione, grammi 98,455 di hashish utili al confezionamento di 583 dosi medie singole.
Il ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità. Considerato che l'art. 581, lett. c), cod. proc. pen. richiede l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono il petitum e che tale requisito difetta nel caso di specie, dovendosi riscontrare un' assoluta genericità dei motivi addotti a sostegno del ricorso. Il ricorrente, infatti, si limita ad invocare l'annullamento della sentenza impugnata, senza indicare in alcun modo le ragioni a sostegno delle proprie tesi e senza individuare e analizzare, al di là di affermazioni apodittiche, alcuno specifico profilo di censura all'apparato motivazionale a fondamento del decisum.
L'inosservanza del disposto dell'ad 581 lett.
c) cod. proc. pen., sotto il profilo della genericità dei motivi addotti, è prevista dall'art 591 lett.
c) cod. proc. pen. quale causa di inammissibilità. Tenuto altresì conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 1).. , Il Consigliere estensore Il Presidente * Maria B trice Ma o Donatella Galterio -%