Cassation appeal dismissed for inadmissibility as merit issues fall within the exclusive jurisdiction of the trial court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the trial court's factual findings on waste origin and prescription limits were beyond cassation review. The appellant argued the court failed to analyze waste nature and that the crime was time-barred, but the higher court found these were matters of evidence evaluation reserved for the judge of merit. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, 616 cod. proc. pen.; The Court of Cassation cannot review the trial court's assessment of evidence or factual reconstruction regarding the nature of waste and prescription periods, as these fall within the exclusive jurisdiction of the judge of merit.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STAFFIERI CIRO nato a SORA il 01/12/1951 avverso la sentenza del 07/03/2023 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Ciro Staffiero ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la il Tribunale di Cassino lo ha condannato per il reato di cui all'art. 256 d.lvo.152/2006. Il ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso, violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità, non essendo stata analizzata la natura dei rifiuti rinvenuti sul terreno di sua proprietà, né la provenienza ditali rifiuti dalle opere di ristrutturazione dell'appartamento di sua proprietà; con il secondo motivo, lamenta l'estinzione del reato per decorrenza del termine di prescrizione; con il terzo, la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.
Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede.
Il giudice a quo ha ritenuto non verosimile la tesi difensiva secondo cui i materiali presenti sul fondo adiacente alla proprietà dell'imputato provenissero da una pregressa attività da egli compiuta di demolizione dei pavimenti della sua abitazione, peraltro avvenuta in economia, e non all'esercizio professionale di un'attività edilizia, inferendo tale affermazione dalle dimensioni dell'area occupata dai rifiuti, pari a complessivi mq 243, e dalla natura composita degli stessi, inoltre dislocati in diverse parti del fondo. La seconda censura è manifestamente infondata.
Il reato, commesso il 14/03/2018 non era prescritto alla data della sentenza d'appello, emessa il 07/03/2023. L'inammissibilità del ricorso preclude d'altronde la computabilità nel termine prescrizionale del periodo successivo all'emanazione della sentenza di secondo grado. Anche le determinazioni del giudice di merito in ordine alla configurabilità della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum.
Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla significativa quantità di rifiuti sequestrati e pertanto alla gravità dell'offesa arrecata al bene giuridico tutelato.Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 26 gennaio 2024 Il Consigliere este