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Ordinanza — n. 17744/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of statutory grounds and procedural error.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17744/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Carla Taddia's cassation appeal inadmissible for failing to meet the strict statutory requirements for legal review. Although Taddia argued the lower court erred in attributing responsibility for construction violations to her despite a police report being sent to the previous owner, the Court ruled that factual assessments fall within the exclusive domain of the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and Taddia was ordered to pay procedural costs and a fine to the state penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to the closed list of admissible grounds; errors in fact-finding or reasoning are not reviewable, and failure to comply with formal requirements renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility closed list of grounds factual assessment review procedural error penalty construction violation liability prova della proprietà acquisto del possesso difetto di sottoscrizione

Disposizioni normative citate

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Art. 367 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 349 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TADDIA CARLA nato a NAPOLI il 06/07/1978 avverso la sentenza del 25/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO; Carla Taddia ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di Napoli ha pronunciato condanna in relazione al reato di cui all'art. 349 cod. pen., e ha dichiarato estinti per intervenuta prescrizione i reati edilizi concernenti un immobile da lei acquistato in data 29/07/2015.

La ricorrente deduce, con unico motivo di ricorso, vizio della motivazione in ordine all'affermazione della responsabilità, rappresentando che, in occasione del primo sopralluogo del 14/09/2015, la Polizia Giudiziaria aveva contestato le opere abusive al precedente proprietario e notificato a costui il primo verbale di apposizione dei sigilli, nominandolo custode del bene, pur non essendo egli più l'effettivo proprietario. Considerato che la doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente ed idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni, in punto di responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo della sentenza gravata.

Si premette che le opere abusive consistevano nell'incremento volumetrico di un immobile preesistente, acquistato dalla ricorrente in data 29/07/2015. Al riguardo, il giudice ha affermato che tali interventi abusivi sono stati realizzati nella loro interezza in epoca successiva all'acquisto dell'immobile certamente dalla ricorrente, e non dal precedente proprietario, considerato che l'atto pubblico contiene una descrizione del bene non coincidente con lo stato dei luoghi a seguito degli interventi abusivi, essendo l'immobile descritto come locale deposito di mq 45, e facendo espresso richiamo al principio del "cui prodest".

Il giudice ha quindi evidenziato che solo per mero disguido, al momento del primo sopralluogo, i vigili urbani avevano notificato il verbale al precedente proprietario, che era stato anche nominato custode, sebbene fossero in corso accertamenti sulla reale titolarità del bene. In ordine alla fattispecie di violazione di sigilli, di cui al capo di imputazione sub B), la deduzione difensiva secondo cui la ricorrente non era consapevole della apposizione dei sigilli, è manifestamente infondata, in quanto smentita dal fatto che i sigilli fosse bene visibili, come emerge dalla riproduzione fotografica acquisita in atti.

Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec