Cassation appeal dismissed as inadmissible because appeal only requested penalty reduction, not guilt review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant's second-instance request explicitly sought only a reduction in the penalty, not a review of criminal liability. The appellant argued the first-instance judgment lacked proper reasoning regarding guilt and the severity of the sentence. The court ruled that since the appeal did not raise the issue of guilt, the cassation court could not examine it, and the penalty amount fell within the trial judge's discretionary authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 c.p.p.; The Court of Cassation cannot examine issues of criminal liability raised in cassation if they were not expressly requested in the appeal, as such requests must be specific and cannot be generic.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MHAMDI ISKANDER nato il 06/03/1996 avverso la sentenza del 05/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO~vviso afT2irarti-;-- udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; , • Motivi della decisione Iskander Mhamdi ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Milano indicata in epigrafe, con la quale è stata riformata quanto al trattamento sanzionatorio la pronuncia di condanna emessa il 12 gennaio 2023, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Monza.
Il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 aggravato ai sensi dell'art. 99 comma 4 cod. pen., e, operata la diminuzione di pena conseguente alla scelta del rito, è stato condannato alla pena di anni uno, mesi uno, giorni dieci di reclusione ed C 2.333,00 di multa. Il ricorrente deduce vizi di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità dell'imputato e all'entità della pena inflitta. Considerato che con l'atto di appello, pur essendo stata genericamente censurata l'affermazione della penale responsabilità, era stata espressamente chiesta solo la riduzione della pena sicché non può dirsi che fossero stati formulati motivi in proposito e, in ogni caso, si sarebbe trattato di motivi inammissibili perché del tutto generici.
Rilevato che, alla luce del combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., non possono essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello, che tale regola trova la propria ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631;
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Rilevato, peraltro, che non può costituire causa di annullamento da parte della Corte di cassazione il mancato esame di un motivo di appello che risulti manifestamente infondato (cfr. Sez. 6, n. 47983 del 27/11/2012, Paternò Raddusa, Rv. 254280; Sez. 5, n. 27202 del 11/12/2012, dep. 2013, Tannoia, Rv. 256314; Sez. 4, n. 24973 del 17/04/2009, Ignone, Rv. 244227). Rilevato, quanto alla entità della pena inflitta che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art.133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Considerato che nel caso in esame la pena base è stata determinata in misura inferiore alla pena media edittale Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 aprile 2024