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Ordinanza — n. 17629/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of correlation between charges and conviction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17629/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Hassib Elarbi inadmissible. The appellant challenged the conviction for drug trafficking, arguing a violation of legal qualification standards and procedural requirements under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The Court held that the appeals did not fall within the narrow scope of admissible grounds for cassation regarding the correlation between charges and the final judgment.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 444, cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the legal qualification of facts is admissible only for manifest error, requiring an immediate and indisputable discrepancy between the charges and the conviction.

Parole chiave

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correlation charges conviction manifest error qualification cassation admissibility drug trafficking offense procedural limits appeal qualificazione del contratto errore nella commisurazione della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 444, cod. proc. pen.
Art. 129, cod. proc. pen.
Considerato che la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione sia per quanto riguarda l'insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R.
art. 444 cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione sia per quanto riguarda l'insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HASSIB ELARBI nato il 13/04/1990 avverso la sentenza del 19/12/2023 del TRIBUNALE di COMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Elarbi Hassib ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Como indicata in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena di anni due mesi otto di reclusione ed C 12.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73 commi 1 e 4 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 commesso in Gazzate il 10 dicembre 2023.

Considerato che la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione sia per quanto riguarda l'insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. sia con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto, che avrebbe dovuto essere ricondotto entro l'ambito operativo della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90. Rilevato, quanto alla diversa qualificazione giuridica del fatto, che il ricorrente non spiega per quali ragioni dovrebbe essere ritenuta di lieve entità la detenzione di gr. 4,65 di cocaina, gr. 29,79 di hashish e di complessivi gr. 158,9 di eroina da parte di un soggetto gravato da recidiva specifica.

Rilevato che, per giurisprudenza costante, quando si è proceduto all'applicazione di una pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, e un tale errore è configurabile soltanto se si tratta di una qualificazione giuridica che, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, è palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018. Maugeri, Rv. 272619). Rilevato che ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il Pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per Cassazione contro le sentenze di applicazione della pena «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza». Ritenuto che le censure proposte esulino dai limiti di ammissibilità del ricorso previsti dalla norma citata.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigligrt s