Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of proven recidivism for administrative offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Luigi Cirillo's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his sentence inadmissible. The appellant argued that without proven recidivism within a two-year period, the conduct constituted only an administrative violation rather than a crime. The court rejected this, noting a definitive administrative finding of violation from 2019 was established by evidence and unchallenged by the defense, while affirming that the cassation court lacks power to re-evaluate factual findings reserved for the trial judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997: The appeal is inadmissible when the defendant fails to rebut a definitive administrative finding of violation, as the cassation court cannot re-evaluate factual elements.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIRILLO LUIGI nato a TORRE ANNUNZIATA il 22/03/1981 avverso la sentenza del 04/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli del 1° dicembre 2022, con cui Cirillo Luigi è stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed C 2.400,00 di ammenda in relazione al reato di cui all'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285.
L'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, lamentando violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità non essendo stata accertata la recidiva nel biennio, in assenza della quale il fatto integra un mero illecito amministrativo. Considerato che, come risulta dalla sentenza impugnata, nei confronti di Cirillo è stato elevato un provvedimento di accertamento di analoga violazione in data 5 febbraio 2019, divenuto definitivo in quanto contro quel provvedimento non è stato proposto ricorso.
Rilevato che l'esistenza di un tale provvedimento definitivo è stata provata per testi e la difesa si limita a contestare genericamente l'addebito, senza apportare elementi utili a smentire il dato della definitività dell'accertamento; Rilevato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez.
U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 17 aprile 2024 Il Consigliere estensore Il