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Ordinanza — n. 17625/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on false license plate conviction for procedural defects and discretionary sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17625/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Diego Nuvolari's appeal inadmissible, confirming his conviction for counterfeiting a license plate. The appellant argued for a retrial on evidentiary grounds and requested the application of a non-punishability clause, but the court rejected these claims. The court ruled that the appeal failed to challenge the lower court's reasoning and that the non-punishability argument was not raised during the appellate proceedings, while the sentencing discretion remained within the trial judge's authority.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3; Art. 609, comma 2 c.p.p.; Art. 133 c.p.: Appeals must specifically challenge the reasoning of the lower court, and issues not raised in the appeal are inadmissible unless they are matters of public order or could not have been raised at the appellate level.

Parole chiave

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inadmissible appeal false license plate non-punishability clause sentencing discretion procedural defects sanzioni pecuniarie pagamento dell'ammenda condanna al pagamento pecuniario

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3 c.p.p.
Art. 609, comma 2 c.p.p.
Art. 133 c.p.
Art. 477 c.p.
Art. 482 c.p.
art. 131 bis cod. pen
Considerato, quanto al secondo motivo, che l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, Bonaffini
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.
Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese
269368; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro
pen, o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore
Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUVOLARI DIEGO nato a TREVISO il 04/05/1982 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza pronunciata il 19 ottobre 2021, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Treviso con la quale Diego Nuvolari è stato condannato alla pena di mesi due di reclusione per aver contraffatto la targa di un ciclomotore (fatto accertato in Treviso il 30 novembre 2018).

L'esponente deduce: con un primo motivo, vizio di motivazione per essere stata affermata la responsabilità dell'imputato ancorché la targa fosse stata realizzata con un supporto di plastica e un pennarello e si fosse in presenza di un falso grossolano; col secondo motivo, vizi di motivazione per non essere stata ritenuta applicabile la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen. Col terzo motivo, si duole dell'eccessività della pena e della modesta riduzione operata per le attenuanti generiche. Rilevato, quanto al primo motivo di ricorso, che lo stesso non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte territoriale e invoca una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi in termini specifici con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito.

Rilevato, infatti, che la sentenza impugnata ha escluso la grossolanità del falso osservando che gli operanti, pur essendo soggetti esperti, ebbero necessità di verificare se il numero riportato sulla targa fosse realmente esistente e tale motivazione non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità. Considerato, quanto al secondo motivo, che l'applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. non era stata richiesta con l'atto di appello e, dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen., discende che non possano essere dedotte in cassazione questioni non prospettate nei motivi di appello, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o di questioni che non sarebbe stato possibile dedurre in grado d'appello (Sez. 4, n. 10611 del 04/12/2012, dep. 2013, Bonaffini, Rv. 256631;

Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316). Rilevato, quanto al terzo motivo, che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen, o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). Rilevato che, nel caso di specie, la pena è stata determinata in misura inferiore alla media edittale prevista dagli artt. 477 e 482 cod. pen e la riduzione per le attenuanti generiche è stata operata in misura di poco inferiore a quella massima consentita, Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Co