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Ordinanza — n. 17622/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17622/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17622/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO PIERO ANGELO nato a ACRI il 27/05/1973 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Piero Angelo Palumbo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 10 marzo 2016 dal Tribunale di Palmi in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 commesso in Palmi il 23 aprile 2013.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17622/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 commesso in Palmi il 23 aprile 2013.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte false indicazioni su attività commerciali reticenza dolosa dei difetti uso di false generalità dolus incidens colpa del patrocinatore
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALUMBO PIERO ANGELO nato a ACRI il 27/05/1973 avverso la sentenza del 13/07/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Piero Angelo Palumbo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Reggio Calabria indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa il 10 marzo 2016 dal Tribunale di Palmi in relazione al reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 commesso in Palmi il 23 aprile 2013.

Considerato che il ricorrente deduce: con il primo motivo, vizi di motivazione quanto alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato; col secondo motivo, violazione di legge e vizi di motivazione quanto all'applicazione della recidiva. Rilevato che il primo motivo è volto ad ottenere dalla Corte di legittimità una diversa lettura delle emergenze istruttorie, che avvalorerebbe l'atteggiamento colposo, non consentita in questa fase del giudizio. Rilevato, infatti che, come emerge dalla sentenza impugnata, nel dichiarare il reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, Palumbo omise ogni riferimento ai redditi della moglie con lui convivente che, pure, percepiva una indennità di disoccupazione agricola.

Ritenuto, quanto all'applicazione della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, che la Corte di appello non si è limitata a richiamare l'esistenza di precedenti penali: ha sottolineato che si tratta di precedenti specifici e li ha considerati tali da «delineare una allarmante personalità criminale». Ritenuto pertanto che, pur con motivazione sintetica, la Corte territoriale si sia uniformata ai principi di diritto che regolano la materia, valutando la reiterazione dell'illecito quale sintomo di pericolosità e tenendo conto della natura dei reati e del tipo di devianza che indicano (sull'argomento:

Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011, dep. 2012, Rv. 251690; Sez. 6, n. 16244 del 27/02/2013, Rv. 256183; Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere stens