Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 17617/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to parties' agreement on appeal and penalty waiving specific grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17617/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeals by Salvatore Santoro and Michele Porto inadmissible without formalities. The parties had previously agreed on the conviction and penalty, thereby waiving arguments regarding the lack of prosecution grounds or absolute nullities. Consequently, the court ruled that no further motivation was required and ordered the appellants to pay procedural costs and fines.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; When parties agree on the appeal outcome and penalty, waiving specific grounds, the second-instance judge's acceptance does not require motivation on the absence of prosecution causes or absolute nullities, rendering subsequent cassation appeals inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility of appeal agreement on penalty waiver of prosecution grounds lack of motivation requirement procedural costs order rinuncia alla motivazione motivazione del mutamento giurisprudenza sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 110 cod. pen.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Art. 599-bis cod. proc. pen.
Art. 602 comma 1-bis cod. proc. pen.
Art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato che quando, come nel caso di specie, vi è stata rinuncia ai motivi di appello e accordo sulla pena, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
Rilevato che quando, come nel caso di specie, vi è stata rinuncia ai motivi di appello e accordo sulla pena, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola
pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv.
Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, Kadha Hamza
Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, Kadha Hamza, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SANTORO SALVATORE nato a CROTONE il 25/01/1990 PORTO MICHELE nato a CROTONE il 18/07/2001 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROpà-uc-) E7n7ígb---à1~% udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Salvatore Santoro e Michele Porto hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro indicata in epigrafe. All'esito di giudizio abbreviato, con sentenza del Tribunale di Crotone del 16 novembre 2022, Santoro e Porto sono stati ritenuti responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod. pen e 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

La sentenza di appello è stata pronunciata ai sensi degli artt. 599-bis e 602 comma 1-bis cod. proc. pen. avendo le parti concordato sull'accoglimento di alcuni motivi di appello con rinuncia a quelli concernenti la responsabilità ed essendo stata applicata dalla Corte la pena concordata: anni uno, mesi dieci di reclusione ed C 5555,00 di multa per Santoro; anni uno, mesi otto di reclusione ed C 5.000,00 di multa per Porto. Considerato che i ricorrenti deducono vizi di motivazione quanto all'affermazione della penale responsabilità. Rilevato che quando, come nel caso di specie, vi è stata rinuncia ai motivi di appello e accordo sulla pena, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità della prova, né sull'insussistenza di circostanze aggravanti, né sulla corretta qualificazione giuridica del fatto (Sez. 3, Sentenza n. 19983 del 09/06/2020, Coppola, Rv. 279504;

Sez. 6, n. 44625 del 03/10/2019, Kadha Hamza, Rv. 27738101). Ritenuto che l'inammissibilità dei ricorsi possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e ad essa consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, i ricorrenti debbano essere condannati anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila per ciascuno di loro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere