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Ordinanza — n. 17608/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17608/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17608/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCOSTA LUCA nato a BELLUNO il 08/11/1985 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Luca Pescosta ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 novembre 2022, con la quale è stata riformata, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza di emessa dal Tribunale di Belluno il 7 febbraio 2019. Pescosta è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 7 cod. pen. per essersi introdotto nell'astanteria del pronto soccorso dell'ospedale di Agordo rovistando nel comodino adiacente ad un posto letto ed aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni ivi custoditi.

Regesto Legislator

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art. 521 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17608/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che non sia pertinente il riferimento alla sentenza Sez. 2, n. 47600 del 19/10/2016, Suriano, Rv. 268319 secondo la quale «Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato venga condannato per un reato che in sentenza si afferma commesso in danno di una persona offesa diversa da quella indicata nel capo d'imputazione». Rilevato, infatti, che nel caso oggetto del presente ricorso, la circostanza che la vittima del tentativo di furto sia stato il degente Roilo o altro degente non identificato non ha concretamente inciso sull'esercizio da parte dell'imputato delle proprie facoltà difensive.

Parole chiave

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difesa penale imputazione di furto diritti della difesa tentata truffa favoreggiamento scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 521 cod. proc. pen
Con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PESCOSTA LUCA nato a BELLUNO il 08/11/1985 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Luca Pescosta ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 novembre 2022, con la quale è stata riformata, quanto al trattamento sanzionatorio, la sentenza di emessa dal Tribunale di Belluno il 7 febbraio 2019. Pescosta è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624 bis, 625 n. 7 cod. pen. per essersi introdotto nell'astanteria del pronto soccorso dell'ospedale di Agordo rovistando nel comodino adiacente ad un posto letto ed aver compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi dei beni ivi custoditi.

Con l'unico motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. Sostiene che non v'è corrispondenza tra il fatto per il quale è stata affermata la penale responsabilità e quello descritto nel capo di imputazione. Sottolinea che all'imputato era stato contestato di aver tentato di sottrarre beni a un determinato degente, individuato nella persona di Renato Roilo, mentre la condanna è stata pronunciata per il tentato furto in danno di un degente non identificato. Ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato. Rilevato, infatti, che, come risulta dalla sentenza impugnata, Pescosta fu sorpreso dalle infermiere mentre rovistava all'interno di un comodino e, nel caso di specie, è irrilevante che quel comodino fosse adiacente al letto di un degente, piuttosto che al letto di un altro.

Ritenuto che non sia pertinente il riferimento alla sentenza Sez. 2, n. 47600 del 19/10/2016, Suriano, Rv. 268319 secondo la quale «Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza nel caso in cui l'imputato venga condannato per un reato che in sentenza si afferma commesso in danno di una persona offesa diversa da quella indicata nel capo d'imputazione». Rilevato, infatti, che nel caso oggetto del presente ricorso, la circostanza che la vittima del tentativo di furto sia stato il degente Roilo o altro degente non identificato non ha concretamente inciso sull'esercizio da parte dell'imputato delle proprie facoltà difensive.

Ritenuto che il motivo sia manifestamente infondato. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il