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Ordinanza — n. 17607/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17607/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17607/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDINA MARIO IVAN nato a SAN SEVERO il 12/10/1994 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Mario Ivan Rendina ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 13 dicembre 2022, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 23 luglio 2020 dal Tribunale di Foggia. Con la sentenza confermata in appello, l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen per essersi impossessato, previa effrazione, di un'autovettura parcheggiata in strada ed esposta per necessità alla pubblica fede.

Regesto Legislator

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art. 20 bis cod. pen, art. 666 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17607/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono óperare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; e, con riferimento al d.lgs n. 150/2022 Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato, inoltre, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione gravi addebiti penali responsabilità penale testimonianza inattendibile mancata prova di parzialità rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 20 bis cod. pen
pen, introdotta dal citato decreto, è necessaria per i furti come quello oggetto del procedimento - ma chiede anche l'applicazione di una delle pene sostitutive previste dall'art. 20 bis cod. pen.
art. 666 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RENDINA MARIO IVAN nato a SAN SEVERO il 12/10/1994 avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Mario Ivan Rendina ricorre per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Bari del 13 dicembre 2022, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa il 23 luglio 2020 dal Tribunale di Foggia. Con la sentenza confermata in appello, l'imputato è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 110, 624, 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen per essersi impossessato, previa effrazione, di un'autovettura parcheggiata in strada ed esposta per necessità alla pubblica fede.

Per questo reato, Rendina è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 154 di multa. Il ricorrente invoca l'applicazione del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 sotto un duplice profilo. Chiede, infatti, che sia dichiarata l'improcedibilità del reato per difetto della querela - che, a seguito della modifica dell'art. 624 cod. pen, introdotta dal citato decreto, è necessaria per i furti come quello oggetto del procedimento - ma chiede anche l'applicazione di una delle pene sostitutive previste dall'art. 20 bis cod. pen. In tesi difensiva, dunque, la sentenza impugnata sarebbe viziata per non essere stato consentito all'imputato di accedere alle pene sostitutive e ciò renderebbe applicabile il nuovo regime di procedibilità.

Quanto all'applicazione delle pene sostitutive basta osservare che il legislatore ha previsto un apposito regime transitorio e che, ai sensi dell'art. 95, comma 1, d.lgs. n. 150/2022, la pronuncia del dispositivo della sentenza di appello entro il 30 dicembre 2022 (data di entrata in vigore del citato d.lgs.) determina la pendenza del procedimento "innanzi la Corte di cassazione" che consente al condannato, una volta formatosi il giudicato all'esito del giudizio di legittimità, di presentare l'istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 666 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 43975 del 26/09/2023, Lombardi, Rv. 285228;

Sez. 1, n. 48579 del 11/10/2023, Bianchi, Rv. 285684; Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv. 285628). Nessun vizio della sentenza impugnata può dunque essere ipotizzato per non essere stato consentito all'imputato di chiedere l'applicazione dell'art. 20 bis cod. pen. e il motivo è inammissibile. È conseguentemente inammissibile anche il motivo col quale si deduce la sopravvenuta procedibilità a querela del reato. Questa Corte ha già chiarito che la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolitio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale.

Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono óperare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; e, con riferimento al d.lgs n. 150/2022 Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155). All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. In ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente deve essere condannato, inoltre, al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consi