Italian Court dismisses appeals against theft of electricity conviction, ruling evidence sufficient and appeals inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Antonio and Luigi Corbascio inadmissible regarding their conviction for theft of electricity. The appellants argued that mere cohabitation in the property did not prove their criminal responsibility for the illegal electrical connection. The court found the lower court's reasoning logical and sufficient, noting the visible external cable connected to the main line, and rejected the claim that new procedural rules on public prosecution should apply retroactively to inadmissible appeals.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against judgments declaring a case inadmissible are inadmissible if the appeal itself is inadmissible, and favorable procedural innovations do not retroactively validate such appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CORBASCIO ANTONIO nato a SAN DONACI il 10/11/1973 CORBASCIO LUIGI nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 20/06/1976 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; s / Motivi della decisione Antonio Corbascio e Luigi Corbascio ricorrono avverso la sentenza pronunciata il 9 novembre 2022 dalla Corte di Appello di Bari, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Brindisi per il reato di furto di energia elettrica commesso in San Donaci (accertato il 30 giugno 2014) allacciandosi abusivamente alla rete elettrica per fornire di elettricità l'appartamento da loro abitato.
I ricorrenti deducono violazione di legge e vizi di motivazione quanto alla affermazione della penale responsabilità. Sostengono che la motivazione sarebbe illogica e contraddittoria atteso che la mera convivenza con altri in una abitazione non consente di ipotizzare il concorso nel furto di energia elettrica commesso mediante abusivo allaccio alla rete Enel dell'alimentazione elettrica di quella abitazione. Nel ricorso proposto nell'interesse di Antonio Corbascio il difensore sottolinea, inoltre, che egli iniziò ad abitare nell'immobile nel 2013, essendo in precedenza detenuto, sicché non può aver cooperato alal realizzazione dell'allaccio abusivo.
Rilevato che i ricorrenti invocano una inammissibile considerazione alternativa del compendio probatorio e una rivisitazione del potere discrezionale riservato al giudice di merito in punto di valutazione della prova senza confrontarsi con la dovuta specificità con l'iter logico-giuridico seguito dai giudici di merito per affermare la responsabilità penale. Considerato che, come evidenziato dalla sentenza impugnata (pag. 2), il contatore, installato per un vecchio contratto ormai cessato, era stato rimosso e il cavo utilizzato per alimentare l'appartamento di energia elettrica si collegava alla montante esterna Enel ben visibile dall'interno dell'immobile.
Rilevato che da questa circostanza la sentenza impugnata ha desunto la responsabilità degli imputati a titolo di concorso con la madre, che da sempre viveva in quella casa, sottolineando che Luigi Corbascio vi ha abitato dal 2011 e il fratello Antonio dal 2013. Ritenuto che la motivazione sia congrua e scevra da profili di contraddittorietà o manifesta illogicità e pertanto i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili. Considerato che in tale situazione non rileva la procedibilità a querela del reato oggetto di imputazione conseguente all'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150.
Come questa Corte ha già chiarito, infatti, la disciplina codicistica dei mutamenti normativi favorevoli diversi dalla abolitio criminis non consente di sostenere che, nel rapporto tra ricorso inammissibile e innovazioni normative che introducono la procedibilità a querela, debbano applicarsi regole diverse da quelle che, in base alla giurisprudenza assolutamente prevalente, si applicano nei rapporti tra ricorso inammissibile e mutamenti normativi favorevoli in materia di cause di non punibilità e, in particolare, di cause estintive del reato, aventi natura più marcatamente sostanziale.
Ne consegue che le innovazioni in materia di procedibilità a querela possono operare retroattivamente, ma tale retroattività incontra un limite nella presentazione di un ricorso inammissibile (in tal senso Sez. U, n. 40150 del 21/06/2018, Salatino, Rv. 273551; e, con riferimento al d.lgs n. 150/2022 Sez. 4, n. 49513 del 15/11/2023, Pagano, Rv. 285468; Sez. 4, n. 2658 del 11/01/2023, Saitta, Rv. 284155) Ritenuto che all'inammissibilità dei ricorsi consegua la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, i ricorrenti debbano essere altresì condannati al pagamento della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 apri