Ordinanza — n. 17600/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO MAURIZIO nato a CATANIA il 01/01/1996 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Maurizio Giordano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di condanna emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Giordano è stato ritenuto responsabile (in concorso con Elisa Ruvolo che non ha proposto ricorso) del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen, in danno della Emmegi s.r.I., è stata applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. valutata equivalente alla ritenuta aggravante e alla recidiva (specifica, reiterata e infraquinquennale) e, operata la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito, Giordano è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 180,00 di multa.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17600/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 1990, Amarante, Rv. 182959). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO MAURIZIO nato a CATANIA il 01/01/1996 avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Maurizio Giordano ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina indicata in epigrafe, con la quale è stata parzialmente riformata la sentenza di condanna emessa, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Giordano è stato ritenuto responsabile (in concorso con Elisa Ruvolo che non ha proposto ricorso) del reato di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen, in danno della Emmegi s.r.I., è stata applicata l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. valutata equivalente alla ritenuta aggravante e alla recidiva (specifica, reiterata e infraquinquennale) e, operata la riduzione di pena conseguente alla scelta del rito, Giordano è stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed C 180,00 di multa.
Considerato che il ricorrente deduce, con unico motivo, vizi di motivazione riguardo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Rilevato che, per giurisprudenza costante di questa Corte di legittimità, il giudice di appello non è tenuto a motivare il diniego delle circostanze attenuanti generiche sia quando nei motivi di impugnazione si ripropongano, ai fini del riconoscimento, gli stessi elementi già sottoposti all'attenzione del giudice di primo grado e da quest'ultimo disattesi, sia quando - come è avvenuto nel caso di specie - si insista per quel riconoscimento senza addurre alcuna particolare ragione. (Sez. 1, n. 33951 del 19/05/2021, Avallone, Rv. 281999;
Sez. 4, n. 5875 del 30/01/2015, Nargisio, Rv. 262249; Sez. 4, n. 86 del 1990, Amarante, Rv. 182959). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere esten