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Ordinanza — n. 17599/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17599/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17599/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO FILIPPO nato a TERMINI IMERESE il 04/03/1994 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Filippo Napolitano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Termini Imerese per due violazioni dell'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesse in Termini Imerese il 7 settembre e il 10 ottobre 2019.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 17599/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesse in Termini Imerese il 7 settembre e il 10 ottobre 2019.

Parole chiave

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punibilità infrazione privilegiata sanzione disciplinare del notaio guida nonostante revoca della patente altri reati impunità

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
Con unico motivo di ricorso, l'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione per avere i giudici di merito escluso la applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAPOLITANO FILIPPO nato a TERMINI IMERESE il 04/03/1994 avverso la sentenza del 20/04/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Filippo Napolitano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo indicata in epigrafe, che ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Termini Imerese per due violazioni dell'art. 116, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n.285 commesse in Termini Imerese il 7 settembre e il 10 ottobre 2019.

Con unico motivo di ricorso, l'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione per avere i giudici di merito escluso la applicabilità della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. Rilevato che si tratta di censura generica che omette di confrontarsi con la motivazione fornita dalla Corte territoriale, secondo la quale il beneficio invocato non poteva essere concesso per la reiterazione della condotta illecita, perché meno di un anno prima dei fatti per cui si procede per ben tre volte Napolitano era stato sorpreso alla guida di un veicolo, per la negativa personalità emergente dai numerosi precedenti penali.

Rilevato che il ricorrente si limita a ricordare che la causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen è stata ritenuta anche con riferimento a reati di maggiore gravità rispetto a quello per cui si procede. Ritenuto che si tratti di argomento privo di pregio, atteso che, ai fini della applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. «non esiste un'offesa tenue o grave in chiave archetipica. E la concreta manifestazione del reato che ne segna il disvalore» (così testualmente, Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Rilevato ancora che, ai sensi dell'art. 131 bis, comma 1, cod. pen. l'offesa può essere ritenuta di particolare tenuità solo se «il comportamento risulta non abituale» e, al comma 3 della medesima disposizione si chiarisce che il comportamento è abituale «nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate».

Considerato che tale condizione ricorre nel caso di specie atteso che la recidiva specifica nel biennio è elemento costitutivo del reato per cui si procede. Ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegua la condanna al pagamento delle spese processuali e, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigliere esten