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Ordinanza — n. 17598/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to insufficient motivation regarding the application of the new theft statute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17598/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the lower court's reasoning regarding the application of Article 162-ter of the Penal Code was deemed insufficient. The appellant argued that the new law making aggravated theft prosecutable by private complaint should have applied since she compensated the victim, but the appellate court ruled the compensation occurred too late. The supreme court found the appeal lacked the necessary details to verify if the compensation could have been considered valid at the time of the trial.

Regesto Legislator

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Art. 162 ter cod. pen.; Art. 625 n. 7 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the lower court's decision lacks sufficient motivation to allow the supreme court to verify the applicability of the new procedural law based on the timing of the compensatory offer.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility insufficient motivation private complaint procedure compensatory offer timing aggravated theft statute restituzione del termine scaduto termine suppletorio di grazia termini di ricorso

Disposizioni normative citate

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Art. 162 ter cod. pen.
Con l'unico motivo la difesa deduce carenza di motivazione quanto alla omessa applicazione dell'art. 162 ter cod. pen. e rileva: che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs.
Art. 625 n. 7 cod. pen.
Rilevato che, nei motivi di appello, la difesa aveva invocato l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n.
d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150
art. 162 ter cod. pen
Con l'unico motivo la difesa deduce carenza di motivazione quanto alla omessa applicazione dell'art. 162 ter cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 640 del 29/11/2023, dep. 2024, Lucchesi, Rv. 285631
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANALLI BARBARA nato a ROMA il 24/02/1975 avverso la sentenza del 02/02/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Barbara Ranalli ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata il 2 febbraio 2023 dalla Corte di appello di L'Aquila, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Pescara in relazione al delitto di cui agli artt. 624, 625 n. 7 cod. pen. commesso all'interno di un esercizio commerciale il 16 febbraio 2015.

Con l'unico motivo la difesa deduce carenza di motivazione quanto alla omessa applicazione dell'art. 162 ter cod. pen. e rileva: che a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150 il furto aggravato per l'esposizione dei beni alla pubblica fede è procedibile a querela di parte; che la Ranalli ha risarcito il danno alla persona offesa; che, pertanto, ancorché la querela sia stata presentata e non sia stata rimessa, avrebbe dovuto trovare applicazione l'art. 162 ter cod. pen.; che la Corte territoriale ha disatteso tale richiesta con motivazione incongrua.

Rilevato che la Corte territoriale ha ritenuto che la norma invocata non potesse essere applicata perché il risarcimento è intervenuto soltanto in data 4 gennaio 2023. Rilevato che, nei motivi di appello, la difesa aveva invocato l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen. chiedendo la riqualificazione del reato in una fattispecie già allora procedibile a querela e tuttavia nelle more del giudizio di impugnazione, l'offerta riparatoria o risarcitoria non era stata formulata, sicché la motivazione, fondata sulla tardività dell'offerta non contrasta con i principi di diritto che regolano la materia (Sez. 4, n. 640 del 29/11/2023, dep. 2024, Lucchesi, Rv. 285631).

Rilevato, sotto diverso profilo, che il ricorso non è autosufficiente perché non consente a questa Corte di verificare se l'offerta risarcitoria avrebbe potuto essere in astratto valutata congrua e, quindi, se la Corte di appello avrebbe dovuto prenderla in considerazione. Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, la ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigl/ert estens