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Ordinanza — n. 17597/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive grounds regarding witness credibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17597/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Stefano Cremaschi inadmissible, rejecting his claim that the appellate court erred in assessing witness testimony. The defense argued that a nurse's contradictory statements regarding Cremaschi's identity were insufficient to support the conviction for theft and fraud. The court ruled that such factual evaluations fall exclusively within the competence of the trial judge and do not constitute a ground for cassation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The court of cassation cannot re-evaluate the credibility of witnesses or the factual basis of a judgment, reserving such assessment solely to the court of first instance.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal witness credibility assessment competence of trial judge contradictory testimony cassation review limits testimonianza della vittima identificazione forense prove psichiatriche

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944
229369; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CREMASCHI STEFANO nato a AOSTA il 09/03/1970 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Con sentenza del 20 gennaio 2023 la Corte di appello di Torino, ha riformato la sentenza di assoluzione pronunciata dal Tribunale di Aosta il 17 ottobre 2019 all'esito di giudizio abbreviato e ha dichiarato Stefano Cremaschi responsabile dei se guenti reati: artt. 624, 625 n. 2 e 7 cod. pen. (capo 1) ; art. 494, 61 n. 2 cod. pen. (capo 2) che egli avrebbe commesso in Saint Pierre il 26 settembre 2018 facendosi passare per il figlio di Maria Simonetta Dieudonné, introducendosi così, in assenza della paziente, nella stanza della clinica nella quale la stessa era ricoverata ed impossessandosi di un telefono cellulare e di una banconota da 50 euro che la donna aveva lasciato sul comodino.

Con l'unico motivo di ricorso la difesa deduce vizi di motivazione quanto all'identificazione in Cremaschi dell'autore dei reati. Sostiene che la sentenza di appello non avrebbe tenuto conto della contraddittorietà, lacunosità e insufficienza delle dichiarazioni rese dalle testimoni Helga Ranocchi e Maria Simonetta Dieudonné sia nel corso delle indagini che in sede di rinnovazione istruttoria e avrebbe irragionevolmente valutato attendibili le dichiarazioni rese in udienza da Hel ga Ranocchi. La Ranocchi, infatti, ha affermato di aver conosciuto Cremaschi e aver riconosciuto in lui la persona che aveva fatto entrare nella camera della persona offesa, ma allo stesso tempo ha detto di averlo fatto entrare perché lui le disse di essere figlio della Dieudonné.

Secondo la difesa tali dichiarazioni sarebbero intrinsecamente contraddittorie perché, conoscendo Cremaschi, l'infermiera doveva sapere che non era figlio della Dieudonné (atteso che lui aveva 48 anni e la persona offesa ne aveva 57). Rilevato che il motivo di ricorso non si confronta con la motivazione offerta dalla Corte territoriale che ha spie gato per quali ragioni, conoscendo Cremaschi solo quale istruttore di tennis, non avendo mai avuto rapporti diretti con lui, non conoscendo né la sua età né quella della ricoverata, la Ranocchi non poteva escludere che si trattasse del figlio della Dieudonné e non avrebbe avuto motivo alcuno per impedirgli di entrare nella camera della paziente.

Rilevato che la Ranocchi, testimone disinteressata alla vicenda e perciò non illo gicamente ritenuta attendibile, ha riconosciuto in foto grafia nel Cremaschi l'uomo che, ingannandola, si introdusse nella camera della ricoverata e, come la Corte territoriale ha sottolineato, tale riconoscimento non può essere ritenuto inattendibile perché intervenuto molto tempo dopo i fatti. Rilevato che la Corte di appello ha ritenuto attendibili anche le dichiarazioni rese dalla Dieudonné sottolineando che la teste ha potuto ricondurre il furto alla persona di Cremaschi sulla base della descrizione che la Ranocchi le fece dell'uomo entrato nella sua camera.

Rilevato che esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una «rilettura» degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944). Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

Ritenuto che all'inammissibilità conse gua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pa gamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i