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Ordinanza — n. 17595/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17595/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17595/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCHIS GIANCARLO nato a BORGOMANERO il 27/05/1990 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Giancarlo De Marchis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino indicata in epigrafe, che ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara il 28 aprile 2022 e lo ha ritenuto responsabile: del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. in danno di Caterina Iole, madre di Arianna Tarabba (accertato in Borgomanero il 17 agosto 2014) (capo b) e del reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. in danno di Arianna Tarabba (commesso in Borgomanero il 6 agosto 2014) (capo e).

Regesto Legislator

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art. 624 bis cod. pen; Ordinanza — n. 17595/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La difesa sostiene che la complessiva inattendibilità della persona offesa non consente di ritenere provato neppure il reato di cui al capo e). Rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, in termini esaurienti e in nulla contraddittori o illogici, ha chiarito (pag. 6 della motivazione) le ragioni della ritenuta attendibilità della testimone quanto alle insistite richieste rivoltegli da De Marchis al fine di persuaderla a derubare i propri genitori e alla aggressione da lei patita ad opera dell'imputato.

Parole chiave

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testimonianza della vittima attendibilità dei testimoni testimone a discarico denuncia mendace accuse di abuso dichiarazioni inverosimili

Disposizioni normative citate

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art. 624 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE MARCHIS GIANCARLO nato a BORGOMANERO il 27/05/1990 avverso la sentenza del 23/03/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Giancarlo De Marchis ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino indicata in epigrafe, che ha riformato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Novara il 28 aprile 2022 e lo ha ritenuto responsabile: del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen. in danno di Caterina Iole, madre di Arianna Tarabba (accertato in Borgomanero il 17 agosto 2014) (capo b) e del reato di cui agli artt. 582, 585 cod. pen. in danno di Arianna Tarabba (commesso in Borgomanero il 6 agosto 2014) (capo e).

Il ricorrente deduce vizio di motivazione in merito alla ritenuta attendibilità della teste Arianna Tarabba, persona offesa del reato di cui al capo e) e autrice materiale del furto di cui al capo b). Con riferimento al capo b), la difesa sostiene che la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria perché esclude che la Tarabba sia stata costretta da De Marchis, con violenza o minaccia, a consumare il furto in danno della madre e tuttavia la ritiene attendibile quando sostiene di essersi risolta ad agire in tal senso perché insistentemente istigata da lui.

La difesa sostiene che la complessiva inattendibilità della persona offesa non consente di ritenere provato neppure il reato di cui al capo e). Rilevato che il ricorrente non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata che, in termini esaurienti e in nulla contraddittori o illogici, ha chiarito (pag. 6 della motivazione) le ragioni della ritenuta attendibilità della testimone quanto alle insistite richieste rivoltegli da De Marchis al fine di persuaderla a derubare i propri genitori e alla aggressione da lei patita ad opera dell'imputato.

Rilevato che la sentenza impugnata ha sottolineato l'assenza di volontà calunniatoria emergente dalle modalità della denuncia e ha dettagliatamente elencato gli elementi di riscontro che rendono attendibili le dichiarazioni della teste con riferimento ai reati di cui ai capi b) ed e), costituiti dalla documentazione attestante la vendita di preziosi, dalle confidenze che la giovane fece alle amiche Tirozzi e Kartoubi, dal referto medico del 6 agosto 2014. Ritenuto che, non confrontandosi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato, ma limitandosi a lamentare, in maniera generica, una presunta carenza o illogicità della motivazione i motivi siano aspecifici e perciò inammissibili (tra le tante:

Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 3, n. 3953 del 26/10/2021, dep. 2022, Berroa Telleria Rv. 282949). Rilevato che esula dai poteri della Corte di cassazione quello di una «rilettura» degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207945).

Rilevato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere altresì condannato al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fav