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Ordinanza — n. 17594/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidiva qualification and procedural reduction of sentence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17594/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for theft and related offenses. The defense argued that a prior 2012 conviction should not count as recidiva due to successful probation, seeking a lighter sentence based on specific recidiva rules. The court rejected this, ruling that the balance between mitigating and aggravating circumstances cannot be weighed in terms of mere prevalence given the fraudulent means used and subsequent criminal records.

Regesto Legislator

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Art. 99, comma 2, cod. pen.; Art. 123, cod. pen.; The court holds that when specific recidiva is excluded, the balancing of mitigating and aggravating circumstances cannot be determined by simple prevalence due to the nature of the offense and subsequent annotations.

Parole chiave

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recidiva specifica attenuanti generiche giudizio abbreviato furto con mezzo fraudolento inammissibilita ricorso responsabilità penale attendibilità dei testimoni allegazioni fattuali non credibili

Disposizioni normative citate

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Art. 99, comma 2, cod. pen.
pen., avrebbe dovuto essere qualificata come specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen.; che, di conseguenza, le concesse attenuanti generiche avrebbero potuto essere valutate prevalenti sulle aggravanti e la pena avrebbe potuto essere ridotta.
Art. 123, cod. pen.
La querela in atti, pur proposta nei confronti della concorrente (Maria Angela Discanni), «si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato» ai sensi dell'art. 123 cod.
Art. 442 cod. proc. pen.
commesso il 27 dicembre 2018 e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva, operata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen.
Art. 624 cod. pen.
perché «commesso valendosi di un mezzo fraudolento» - è procedibile nonostante la modifica dell'art. 624 cod. pen. introdotta dal d.lgs.
Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
Si estende dunque all'odierno ricorrente e il furto ascritto a Tamburriello - aggravato ai sensi dell'art. 625 n.
Art. 99, comma 4, cod. pen.
La difesa osserva: che l'imputato ha riportato una sola altra condanna anteriore ai fatti per cui si procede; che pertanto la recidiva, contestata come reiterata specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen., avrebbe dovuto essere qualificata come specifica ed infraquinquennale ex art.
Art. 64, comma 4, cod. pen.
Spiega però che - pur esclusa la recidiva reiterata e venuta meno la preclusione di cui all'art. 64, comma 4, cod.
Art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975 n. 354
Con l'unico motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge per essere stata considerata ai fini della recidiva una condanna del 1° febbraio 2012 ancorché la relativa pena ed ogni altro effetto penale fosserò estinti ai sensi dell'art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975 n.
art. 442 cod. proc. pen
commesso il 27 dicembre 2018 e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva, operata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen.
art. 123 cod. pen
La querela in atti, pur proposta nei confronti della concorrente (Maria Angela Discanni), «si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato» ai sensi dell'art. 123 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TAMBURRIELLO CHRISTIAN nato a MILANO il 18/12/1985 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Christian Tamburriello ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Milano del 31 gennaio 2023 che ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Milano - all'esito di giudizio abbreviato - il 2 luglio 2021. Con la sentenza confermata in appello, Tamburriello è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 110, 624, 625, comma 1, n. 2 cod. pen. commesso il 27 dicembre 2018 e, concesse le attenuanti generiche equivalenti all'aggravante e alla recidiva, operata la diminuzione di pena di cui all'art. 442 cod. proc. pen.

è stato condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed C 200,00 di multa. Con l'unico motivo di ricorso la difesa deduce violazione di legge per essere stata considerata ai fini della recidiva una condanna del 1° febbraio 2012 ancorché la relativa pena ed ogni altro effetto penale fosserò estinti ai sensi dell'art. 47, comma 12, legge 26 luglio 1975 n. 354, per esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale. La difesa osserva: che l'imputato ha riportato una sola altra condanna anteriore ai fatti per cui si procede; che pertanto la recidiva, contestata come reiterata specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 4, cod. pen., avrebbe dovuto essere qualificata come specifica ed infraquinquennale ex art. 99, comma 2, cod. pen.; che, di conseguenza, le concesse attenuanti generiche avrebbero potuto essere valutate prevalenti sulle aggravanti e la pena avrebbe potuto essere ridotta.

Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata dà atto che, nel caso di specie, la recidiva «deve essere ritenuta ai sensi dell'art. 99, comma 2, cod. pen.». Spiega però che - pur esclusa la recidiva reiterata e venuta meno la preclusione di cui all'art. 64, comma 4, cod. pen. - il giudizio di bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti non può essere compiuto in termini di prevalenza in ragione delle modalità del fatto (commesso avvalendosi della complicità di una cassiera dell'esercizio commerciale nel quale il furto fu commesso) e dell'annotazione sul certificato del casellario di due condanne successive ai fatti per cui si procede aventi ad oggetto reati contro il patrimonio.

La querela in atti, pur proposta nei confronti della concorrente (Maria Angela Discanni), «si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato» ai sensi dell'art. 123 cod. pen. Si estende dunque all'odierno ricorrente e il furto ascritto a Tamburriello - aggravato ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen. perché «commesso valendosi di un mezzo fraudolento» - è procedibile nonostante la modifica dell'art. 624 cod. pen. introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Con