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Ordinanza — n. 17593/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17593/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17593/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIB MOHAMED ALI nato il 13/10/1989 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Con sentenza del 10 febbraio 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata il 22 febbraio 2022, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Monza, con la quale (diversamente qualificato il fatto inizialmente contestato come violazione degli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen.) Dib Mohamed Ali è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 e n. 7, cod. pen. aggravato ex art. 99, comma 2, cod. pen.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 17593/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 624, 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen.) Dib Mohamed Ali è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 e n. 7, cod. pen. aggravato ex art. 99, comma 2, cod. pen.

Parole chiave

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tempestività dell'inoltro termini di ricorso preclusione per tardività momento del reato istanza tardiva di restituzione dei termini ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DIB MOHAMED ALI nato il 13/10/1989 avverso la sentenza del 10/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Con sentenza del 10 febbraio 2023 la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza pronunciata il 22 febbraio 2022, all'esito di giudizio abbreviato, dal Tribunale di Monza, con la quale (diversamente qualificato il fatto inizialmente contestato come violazione degli artt. 624, 625, comma 1, n. 2 e n. 7 cod. pen.) Dib Mohamed Ali è stato ritenuto responsabile del reato di cui agli artt. 56, 624, 625, comma 1, n. 2 e n. 7, cod. pen. aggravato ex art. 99, comma 2, cod. pen.

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione proponendo due motivi: col primo motivo, lamenta l'improcedibilità dell'azione penale per difetto di querela a seguito della entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150; col secondo motivo, deduce vizio di motivazione per non essere state ritenute le attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. Rilevato che la persona offesa, Abderrahim Laazizi, ha sporto rituale querela in data 12 novembre 2021 sicché il primo motivo è manifestamente infondato. Considerato quanto al secondo motivo che, secondo un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale assolve al relativo obbligo di motivazione se dà conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. o richiama alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243;

Sez. 4, n. 21294 del 20/03/2013, Serratore, Rv. 256197). A questo proposito la giurisprudenza ha anche specificato che la pena media edittale non deve essere calcolata dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, Del Papa, Rv. 276288). Rilevato che, nel caso in esame, la pena è stata determinata in misura inferiore alla pena media edittale così calcolata e, peraltro, la Corte territoriale ha motivato congruamente, anche se sinteticamente, la scelta di mantenerla nella misura di mesi sei di reclusione facendo riferimento all'esistenza di un precedente specifico e al comportamento tenuto nei confronti degli operanti.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e a ciò consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in ragione della causa di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della