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Ordinanza — n. 17590/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17590/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Giacomo Scarabaggio's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Scarabaggio challenged a preliminary ruling applying a negotiated sentence for a specific crime, arguing the lower court failed to justify the legal qualification of facts. The Court held that such appeals are strictly limited to manifest errors where the legal characterization is obviously eccentric to the charge, a standard not met here.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A cassation appeal challenging the legal qualification of facts in a case involving a negotiated sentence is inadmissible unless it demonstrates a manifest error where the qualification is obviously eccentric to the charge.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility legal qualification of facts negotiated sentence manifest error standard Code of Criminal Procedure motivi di cassazione eccezione di cosa giudicata impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
‘ udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Giacomo Scarabaggio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari indicata - in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod.
Art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (in Bari il 6 ottobre 2020).
Art. 129 cod. proc. pen.
Considerato che col primo motivo la difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia motivato riguardo all'insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
e tale censura esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
‘ udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Giacomo Scarabaggio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari indicata - in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod.
art. 129 cod. proc. pen
Considerato che col primo motivo la difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia motivato riguardo all'insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino
Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv.
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari
Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv.
Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCARABAGGIO GIACOMO nato a ALTAMURA il 28/03/1988 avverso la sentenza del 02/03/2023 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BARIdato avviso alle parti;'. ‘ udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE; Motivi della decisione Giacomo Scarabaggio ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Bari indicata - in epigrafe con la quale, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., è stata applicata nei suoi confronti la pena concordata dalle parti per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 (in Bari il 6 ottobre 2020).

Considerato che col primo motivo la difesa si duole che la sentenza impugnata non abbia motivato riguardo all'insussistenza delle condizioni che avrebbero consentito di pronunciare sentenza ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. e tale censura esula dai limiti di ammissibilità del ricorso per cassazione previsti dall' art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Rilevato che, col secondo motivo, si contesta la carenza di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica dei fatti senza tuttavia spiegare quale diversa qualificazione giuridica sarebbe stata possibile e in quale parte la qualificazione giuridica ritenuta dal giudice possa ritenersi non condivisibile.

Rilevato che, per giurisprudenza costante, quando si è proceduto all'applicazione di una pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuta in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, e un tale errore è configurabile soltanto se si tratta di una qualificazione giuridica che, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, è palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione (cfr. Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116;

Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842; Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018. Maugeri, Rv. 272619). Ritenuto che l'inammissibilità del ricorso possa essere dichiarata senza formalità di procedura a norma dell'art.610, comma 5-bis, cod.proc.pen., e ad essa consegua la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ritenuto che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità, il ricorrente debba essere condannato anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata nella misura di euro quattromila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 aprile 2024 Il Consigyre—r estensor