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Ordinanza — n. 17431/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for suspended sentence renewal due to prior benefit history and outdated criminal record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17431/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Alessandro Signoriello's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The Court of Appeal had correctly denied a renewal of his suspended sentence because Signoriello already possessed a prior benefit and possessed an outdated criminal record certificate. Signoriello failed to provide specific arguments countering the appellate court's reasoning or submit a current criminal record, rendering his request for a different evaluation legally unfounded.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal against the refusal of a suspended sentence renewal is inadmissible if the appellant fails to present specific counter-arguments to the appellate court's reasoning or submits an outdated criminal record certificate.

Parole chiave

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suspended sentence renewal inadmissible appeal prior benefit history outdated criminal record Corte di Cassazione procedural defect court costs and fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIGNORIELLO ALESSANDRO nato a FOGGIA il 10/07/1990 avverso la sentenza del 28/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che il ricorso di Alessandro Signoriello è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che la Corte di appello di Bari - con motivazione adeguata e non manifestamente illogica - ha respinto la richiesta di una ulteriore concessione della sospensione condizionale della pena alla luce dei precedenti penali risultanti a suo carico per uno dei quali aveva già ottenuto detto beneficio; Rilevato, infine, che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale coerente ragionamento svolto dalla Corte di appello e, pur lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione, chiede una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi processuali facendo, peraltro, riferimento ad un certificato penale non aggiornato;

Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024