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Ordinanza — n. 17425/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17425/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17425/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQIRI GRANIT nato il 08/12/1980 avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Beqiri Granit e la ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la domanda di affidamento in prova proposta dall'odierno ricorrente per l'omessa dichiarazione o elezione del domicilio a norma dell'art.677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17425/2024 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Beqiri Granit e la ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la domanda di affidamento in prova proposta dall'odierno ricorrente per l'omessa dichiarazione o elezione del domicilio a norma dell'art.677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto (Sez.

Parole chiave

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procedimento in contumacia difetto di sottoscrizione misura sostitutiva della detenzione decreto di non luogo a procedere difetto formale di procedura omissione del ministero pubblico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEQIRI GRANIT nato il 08/12/1980 avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Beqiri Granit e la ordinanza impugnata. Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Torino ha dichiarato inammissibile la domanda di affidamento in prova proposta dall'odierno ricorrente per l'omessa dichiarazione o elezione del domicilio a norma dell'art.677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Ritenuto che la richiesta di misura alternativa alla detenzione, ai sensi dell'art. 656, comma sesto, cod. proc. pen., deve essere corredata, a pena di inammissibilità, anche se presentata dal difensore, dalla dichiarazione o dalla elezione di domicilio effettuata dal condannato non detenuto (Sez.

U, Sentenza n. 18775 del 17/12/2009, dep. 2010 Rv. 246720 - 01); Considerato che il condannato, pur non negando l'ornessa elezione di domicilio, suggerisce una non consentita lettura alternativa degli elementi processuali coerentemente esaminati dal giudice a quo per dichiarare inammissibile la richiesta di misure alternative e richiama principi giurisprudenziali relativi ad ipotesi differenti da quella in esame; Ritenuto, infine, che la memoria difensiva essendo stata depositata tardivamente non può essere oggetto di valutazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inannmissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 4 aprile 2