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Ordinanza — n. 17423/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as it seeks merit review instead of legal error correction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17423/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant attempted to request a different substantive evaluation of the case rather than challenging a legal error. The lower court had correctly applied Article 131-bis of the Penal Code regarding the lack of punishability due to the minor nature of the offense, considering the defendant's criminal history and preventive measures. Since the appeal did not confront the completed reasoning of the appellate court but suggested an alternative reading of the facts, it violated the principle of admissibility in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if it does not raise a specific legal error but instead requests a different assessment of the merits or a re-evaluation of the facts.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal cassation procedure violation of law substantive review legal error correction libertà d'espressione libertà di manifestazione violazione delle norme edilizie

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 20-bis cod. pen.
Art. 74 d.P.R. 309/90
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: UGULINI MAURIZIO nato a CASTELFRANCO EMILIA il 27/08/1975 avverso la sentenza del 28/09/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Maurizio Ugulini e la sentenza impugnata. Considerato che con il ricorso vengono denunciati la violazione di legge ed il vizio di motivazione, ma in realtà si vuole una differente valutazione del merito non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, infatti, che la Corte di appello di Bologna ha argomentato, in modo adeguato e privo di vizi logici, rispetto alla mancata declaratoria di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art.131-bis cod. pen., dando rilievo ai numerosi precedenti penali dell'imputato, alla ordinanza di custodia cautelare disposta nei suoi confronti il 16 ottobre 2019 (per partecipazione ad una associazione ex art.74 d.P.R. 309/90) nonché alle misure di prevenzione cui è stato sottoposto, di talché la nuova violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale costituiva la manifestazione della sua persistente pericolosità sociale;

Ritenuto poi che la Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha respinto la richiesta di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva ai sensi dell'art.20-bis cod. pen. tenuto conto dei numerosi precedenti penali dell'imputato, delle pendenze risultanti a suo carico e della mancanza di redditi di lavoro, formulando una prognosi negativa circa il rispetto delle prescrizioni da parte dell'odierno ricorrente; Considerato, quindi, che l'impugnazione non si confronta con il compiuto ragionamento contenuto nella sentenza impugnata e suggerisce una inammissibile lettura alternativa degli elementi processuali, coerentemente valutati dal giudice a quo;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende Così deciso, in Roma il 4 apr