Cassation court dismisses appeal against probation order for organized crime conviction lacking specific cooperation evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Eugenio Costantino's appeal against the Milan probation tribunal's order inadmissible. The convicted individual, serving a sentence for an offense under the first tier of Article 4-bis of the Penal Code, failed to provide specific evidence of cooperation, inability to cooperate, or reparative activities. The court ruled that the lower tribunal's reasoning was adequate and logical, rejecting the appellant's general assertions of regular conduct without supporting facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4-bis Ord. pen.; Art. 416-bis cod. pen.: An appeal against a probation order is inadmissible when the convicted person fails to deduce specific elements confirming collaboration, impossibility of collaboration, absence of links to organized crime, or reparative activities as required by law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO EUGENIO nato a COSENZA il 21/04/1961 avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Eugenio Costantino è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Milano ha dichiarato inammissibile, con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, la richiesta di affidamento in prova proposta dal condannato in quanto egli sta espiando una condanna per un reato compreso nella prima fascia dell'art.4-bis Ord. pen. (associazione ex art.416-bis cod. pen.) e che egli non ha dedotto elementi specifici a conferma della propria collaborazione, della impossibilità della stessa, della assenza di collegamenti con la criminalità organizzata e dell'avvenuto risarcimento dei danni o, comunque, di attività di carattere riparativo da parte sua;
Rilevato che il ricorrente non si confronta in modo specifico rispetto a tale compiuto ragionamento svolto dal Tribunale di sorveglianza limitandosi a sostenere la regolarità della propria condotta senza dedurre alcunché circa quanto previsto dal citato art. 4-bis; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 20