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Ordinanza — n. 17419/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of evidence for criminal continuity between distinct offenses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17419/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The lower court had correctly applied principles of criminal continuity, finding no evidence that the appellant planned subsequent crimes after the initial ones due to significant time gaps and different execution methods. The court rejected the appellant's generic arguments as illogical and unsupported by the probative record.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 60, cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the lower court's refusal to recognize criminal continuity is based on a plausible reading of the evidence showing distinct criminal resolutions and a lack of evidence regarding prior planning.

Parole chiave

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criminal continuity inadmissibility of appeal planning requirement distinct criminal resolutions procedural inadmissibility criminalità persistente recidiva nell'infrazione altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
pen., di cui alle sentenze nn.1 e 3, accertate 11 aprile 2014) avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod.
Art. 60, cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARLOTTA ANGELO nato a RIESI il 30/07/1975 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra tutti i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Angelo Arlotta, sin dalla consumazione dei primi due reati (violazioni degli artt.648 e 648-bis cod. pen., di cui alle sentenze nn.1 e 3, accertate 11 aprile 2014) avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quelli successivi (di cui alle sentenze nn.2 e 4) tenuto conto della distanza temporale tra di essi, della diversa natura degli stessi e, con particolare riferimento alla sentenza n.2, alle diverse modalità esecutive atteso che Arlotta aveva agito quale partecipe di una associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti e ricettazioni con correi differenti rispetto a quelli dei reati di cui alle sentenze nn.1 e 3 .

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 apri