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Ordinanza — n. 17418/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17418/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17418/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLESE CIRO nato a NAPOLI il 08/10/1995 avverso l'ordinanza del 11/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Ciro Polese è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo il ricorrente il provvedimento Impugnato sarebbe stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli 'de plano' e senza contraddittorio; Rilevato, al contrario, che dall'esame del verbale di udienza dell' 11 dicembre 2023 risulta che il provvedimento impugnato è stato emesso dopo la rituale instaurazione del contraddittorio; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. iDen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17418/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.

Parole chiave

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prove acquisite tramite sorveglianza vigilanza parlamentare istruzione giudiziaria controinterrogatorio del ministero pubblico verbale di sequestro ricorso all'autorità di vigilanza
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLESE CIRO nato a NAPOLI il 08/10/1995 avverso l'ordinanza del 11/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Ciro Polese è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo il ricorrente il provvedimento Impugnato sarebbe stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli 'de plano' e senza contraddittorio; Rilevato, al contrario, che dall'esame del verbale di udienza dell' 11 dicembre 2023 risulta che il provvedimento impugnato è stato emesso dopo la rituale instaurazione del contraddittorio; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. iDen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.