Ordinanza — n. 17418/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLESE CIRO nato a NAPOLI il 08/10/1995 avverso l'ordinanza del 11/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Ciro Polese è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo il ricorrente il provvedimento Impugnato sarebbe stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli 'de plano' e senza contraddittorio; Rilevato, al contrario, che dall'esame del verbale di udienza dell' 11 dicembre 2023 risulta che il provvedimento impugnato è stato emesso dopo la rituale instaurazione del contraddittorio; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. iDen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 17418/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLESE CIRO nato a NAPOLI il 08/10/1995 avverso l'ordinanza del 11/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Ciro Polese è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che, secondo il ricorrente il provvedimento Impugnato sarebbe stato emesso dal Tribunale di sorveglianza di Napoli 'de plano' e senza contraddittorio; Rilevato, al contrario, che dall'esame del verbale di udienza dell' 11 dicembre 2023 risulta che il provvedimento impugnato è stato emesso dopo la rituale instaurazione del contraddittorio; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. iDen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.