Criminal appeal dismissed as inadmissible because it was not signed by a qualified defense attorney as required by law.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Arsimekov Turko inadmissible de plano. The appellant personally submitted the document against a Milan execution order, but the law requires such appeals to be signed by a registered defense attorney. Consequently, the court ruled the filing invalid and ordered the appellant to pay the associated legal costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals in criminal proceedings must be signed by a qualified defense attorney; failure to comply renders the appeal inadmissible de plano.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARSIMEKOV TURKO nato il 17/08/1985 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIBUNALE di MILANOidato avviso à--frg-f5a-rtj..à Ut) udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente da Arsimekov Turko avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 12 dicembre 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ric:orrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.