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Ordinanza — n. 17415/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17415/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17415/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO GIUSEPPE nato a MODICA il 21/04/1977 avverso l'ordinanza del 27/06/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Giuseppe Vaccaro, sin dalla consumazione dei primi reati (due incendi tentati in concorso commessi il 28 maggio 2011 ed il 16 novembre 2011), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (violazione della legge armi) tenuto conto della distanza temporale tra di essi e della diversa oggettività giuridica dei medesimi.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 17415/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Giuseppe Vaccaro, sin dalla consumazione dei primi reati (due incendi tentati in concorso commessi il 28 maggio 2011 ed il 16 novembre 2011), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (violazione della legge armi) tenuto conto della distanza temporale tra di essi e della diversa oggettività giuridica dei medesimi.

Parole chiave

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tentata violenza carnale atti impugnabili motivazione inadeguata delle censure costituzionali allegazioni di persecuzione contraddittorie violazioni della legge sulle armi incendio intenzionale aggravato
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARO GIUSEPPE nato a MODICA il 21/04/1977 avverso l'ordinanza del 27/06/2018 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Giuseppe Vaccaro, sin dalla consumazione dei primi reati (due incendi tentati in concorso commessi il 28 maggio 2011 ed il 16 novembre 2011), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo (violazione della legge armi) tenuto conto della distanza temporale tra di essi e della diversa oggettività giuridica dei medesimi.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2