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Ordinanza — n. 17412/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17412/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17412/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGNOTTA PATRIZIO nato a NAPOLI il 28/08/1993 avverso l'ordinanza del 15/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; E CONSIDERATO IN DIRETTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure poste da Patrizio Sagnotta a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate; Considerato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

Regesto Legislator

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art. 670 cod. proc. pen, art. 629-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17412/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.

Parole chiave

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censura dell'apprezzamento delle prove gravi indizi di reato assunzione di prove a titolo cautelare sanatoria del vizio procedurale verosimiglianza della persecuzione atti istruttori penali

Disposizioni normative citate

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art. 670 cod. proc. pen
art. 629-bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
280931 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAGNOTTA PATRIZIO nato a NAPOLI il 28/08/1993 avverso l'ordinanza del 15/05/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRETTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure poste da Patrizio Sagnotta a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate; Considerato che le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629-bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01); Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.