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Ordinanza — n. 17411/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of continuity between theft and resistance to public official crimes.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17411/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pietro Carzaghi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appealed order correctly rejected the claim of criminal continuity between theft and resistance to a public official because the defendant could not have foreseen the police control at the time of the crimes. Consequently, the acts were deemed independent criminal resolutions rather than a continuous plan.

Regesto Legislator

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Art. 81, comma 2, cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: Criminal continuity requires a pre-existing plan linking offenses, which is absent when the subsequent crime depends on a contingent and unforeseeable event like police intervention.

Parole chiave

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criminal continuity resistance to public official theft offenses unforeseeable police control inadmissible appeal autonomous criminal resolutions pre-existing plan requirement indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 81, comma 2, cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARZAGHI PIETRO nato a BIELLA il 15/05/1965 avverso l'ordinanza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso, la memoria difensiva e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il provvedimento impugnato, in puntuale applicazione dei principi in materia di continuazione come declinati dalla giurisprudenza di legittimità, ha ineccepibilmente osservato che osta al riconoscimento della continuazione tra i reati indicati nell'istanza, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che Pietro Carzaghi, sin dalla consumazione del primo reato (furti in appartamento e tentati furti), avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo di resistenza a pubblico ufficiale (ed altro) tenuto conto del fatto che egli - al momento dei furti - non poteva già sapere di essere successivamente sottoposto ad un controllo da parte delle forze dell'ordine trattandosi di una circostanza del tutto contingente ed imprevedibile.

In tale contesto i reati commessi sembrano, plausibilmente, riconducibili ad autonome risoluzioni criminose ed espressione di una pervicace volontà criminale non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, altresì, che le censure del ricorrente, oltre ad essere ,generiche, sollecitano una lettura alternativa del compendio probatorio tratto dalle sentenze in esecuzione da sovrapporre a quella, non manifestamente illogica, del giudice di merito; Ritenuto che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile