Italian court dismisses appeal as inadmissible due to express waiver of interest by the appellant's lawyer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Palazzo Rosa inadmissible because the appellant had expressly waived the right to pursue the case through their special prosecutor. The court noted that this waiver was formally executed on March 25, 2024, and transmitted electronically, thereby extinguishing the procedural interest required for the appeal. Consequently, the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine of five hundred euros to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An express waiver of interest by the appellant renders the subsequent appeal inadmissible, triggering a mandatory sanction for the fine fund and the payment of costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALAZZO ROSA nato a CISTERNINO il 14/04/1959 avverso l'ordinanza del 19/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Rosa Palazzo e la ordinanza impugnata. Considerato n che il ricorso deve essere dichiarato inammissibilet-,'pe C=_Lrasoi Rierwta carewrà di interesse., a seguito della espressa rinuncia allo stesso effettuata dalla ricorrente, per mezzo del procuratore speciale avv. Marcello Zizzi in data 25 marzo 2024 e trasmessa per via telematica; Ritenuto che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma, ritenuta equa, di euro cinquecento a favore della Cassa delle ammende, (l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità: Sez. 5, n. 28691 del 06/06/2016, Arena, Rv. 267373);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 4 aprile 2024.