Italian court dismisses appeal regarding extended detention regime due to lack of legal merit.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Antonio Basco's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the appeal failed to challenge the substantive assessment of Basco's continued danger and links to organized crime, which the lower tribunal had thoroughly verified. Consequently, the court rejected the claim that the lower decision lacked proper motivation or legal basis.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis l. 354/1975; Art. 41-bis, comma 2-bis, l. 354/1975: Appeals against rulings extending differentiated detention regimes are inadmissible if they merely contest factual assessments without challenging the legal logic or the weight given to evidence regarding the prisoner's continued danger to society.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASCO ANTONIO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 17/08/1969 avverso l'ordinanza del 23/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che il ricorso di Antonio Basco non supera il preliminare vaglio di ammissibilità; Considerato, infatti, che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente 1:utti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti, rivelatori della permanenza delle condizioni di pericolo già in origine poste a fondamento del suddetto regime (Sez. 1 - , Sentenza n. 2660 del 09/10/2018, dep. 2019, Rv. 274912 - 01);
Rilevato, in particolare, che il ricorso non risulta adeguatamente correlato alla logica e ponderata valutazione dell'ordinanza impugnata, che - nell'esercizio del controllo di legalità spettante, anche a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 94 del 2009, al Tribunale di sorveglianza di Roma in sede di proroga del regime di detenzione di cui all'art. 41-bis Ord. pen. (v. al riguardo, tra le molte, Sez. 1, n. 18434 del 23/04/2021, Mulè, Rv. 281361-01; Sez. 7, n. 19290 del 10/03/2016, Giuliano, Rv. 267248-01) - ha compiutamente verificato, sulla base delle circostanze di fatto indicate nel provvedimento, la capacità dell'odierno ricorrente di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (tenuto conto che egli è ritenuto elemento di spicco del clan dei Casalesi per il quale ha agito in funzione di sicario e di gestore delle attività estorsive nella zona di S. Cipriano d'Aversa, che egli continua a ricevere uno stipendio in carcere quale affiliato al sodalizio criminale, che la sua condotta inframuraria è contrassegnata da numerose sanzioni disciplinari e che nel corso di un colloquio in carcere con i familiari, avvenuto nel carcere di Cuneo il 23 dicembre 2019, aveva dato ai parenti direttive su come utilizzare risorse economiche non lecite) e la sua conseguente pericolosità sociale e il collegamento funzionale tra le prescrizioni imposte e la tutela delle connesse esigenze di ordine e sicurezza pubblica;
Considerato, altresì, che le censure sono manifestamente infondate nella parte in cui lamentano una motivazione inesistente o apparente, limitandosi le stesse, con considerazioni di natura eminentemente fattuale, a una sostanziale confutazione del percorso argomentativo posto a fondamento della decisione, la quale, per le ragioni esposte, non può affatto considerarsi mancante o meramente apparente; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (v.
Corte costituzionale, sent. 13 giugno 2000, n. 186);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma,