Ordinanza — n. 17398/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECHAR MOHAMED nato il 14/10/2000 avverso l'ordinanza del 22/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO Cellto avviso-3Tre5Eft udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; .. Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente da Bechar Mohamed avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 22 dicembre 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17398/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente da Bechar Mohamed avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 22 dicembre 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BECHAR MOHAMED nato il 14/10/2000 avverso l'ordinanza del 22/12/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO Cellto avviso-3Tre5Eft udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; ..
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso è stato proposto personalmente da Bechar Mohamed avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, in funzione di giudice dell'esecuzione, del 22 dicembre 2023 e che sia il provvedimento che il ricorso sono successivi al 3 agosto 2017, data di entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, che ha previsto che il ricorso dell'imputato (e quindi anche del condannato) deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.);
Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024