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Ordinanza — n. 17396/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17396/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17396/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOTTA COSMO nato a MONASTERACE il 12/09/1960 avverso l'ordinanza del 21/12/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure poste da Cosmo Leotta a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate; Considerato che, come correttamene rilevato dall'ordinanza impugnata, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

Regesto Legislator

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art. 670 cod. proc. pen, art. 629- bis cod. proc. pen, art. 97 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17396/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure poste da Cosmo Leotta a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate; Considerato che, come correttamene rilevato dall'ordinanza impugnata, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

Parole chiave

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censure procedurali motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale violazione delle forme sostanziali condono delle spese procedurali rispetto del procedimento precontenzioso

Disposizioni normative citate

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art. 670 cod. proc. pen
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che non conficiura un'ipotesi di iniquità del processo svoltosi nei confronti di imputato assente, comportante la non esecutività della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 670 cod.
art. 629- bis cod. proc. pen
pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod.
art. 97 cod. proc. pen
280931 - 01); Ritenuto che non vi è motivo di non estendere tale principio alle nullità derivanti dalla violazione di norme processuali che hanno inciso, variamente limitandola, sulla difesa tecnica dell'imputato come quelle previste dai commi primo e quarto dell'art. 97 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEOTTA COSMO nato a MONASTERACE il 12/09/1960 avverso l'ordinanza del 21/12/2023 del TRIBUNALE di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Ritenuto che le censure poste da Cosmo Leotta a base dell'impugnazione non superano il vaglio preliminare di ammissibilità perché manifestamente infondate; Considerato che, come correttamene rilevato dall'ordinanza impugnata, le nullità assolute ed insanabili derivanti, in giudizio celebrato in assenza, dall'omessa citazione dell'imputato e/o del suo difensore, non sono deducibili mediante incidente di esecuzione, ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., in ragione dell'intervenuto passaggio in giudicato della sentenza, salva restando la possibilità di far valere, attraverso la richiesta di rescissione del giudicato ai sensi dell'art. 629- bis cod. proc. pen., l'incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo che si assuma derivata dalle nullità stesse (Sez.

U, n. 15498 del 26/11/2020, dep. 2021, Lovric, Rv. 280931 - 01); Ritenuto che non vi è motivo di non estendere tale principio alle nullità derivanti dalla violazione di norme processuali che hanno inciso, variamente limitandola, sulla difesa tecnica dell'imputato come quelle previste dai commi primo e quarto dell'art. 97 cod. proc. pen. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di precisare che non conficiura un'ipotesi di iniquità del processo svoltosi nei confronti di imputato assente, comportante la non esecutività della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 670 cod. proc. pen., il mancato esercizio da parte del giudice di merito del potere di sostituzione definitiva del difensore d'ufficio ex artt. 97, commi 1 e 5, cod. proc. pen. e 30 disp. att. cod. proc. pen., in luogo dell'adozione, in occasione di singoli incombenti, di plurimi provvedimenti di sostituzione con difensori immediatamente reperibili a norma dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., qualora detta sostituzione definitiva non sia stata preventivamente sollecitata e la relativa omissione sia dedotta unicamente dinanzi al giudice dell'esecuzione, gravando sull'imputato, che abbia avuto conoscenza del processo e della nomina del difensore d'ufficio incaricato di assisterlo, l'onere di mettersi in contatto con quest'ultimo;

Rilevato che proprio quest'ultima situazione sì è verificata nel caso in esame in cui l'imputato nel corso del processo di cognizione, aveva ritualmente ricevuto il decreto di citazione, non aveva mai contattato il difensore di ufficio e non aveva nemmeno fatto presente al giudice che procedeva di essere detenuto per altra causa, così risultando dimostrato che aveva avuto piena conoscenza del processo, salvo poi non parteciparvi attivamente per libera scelta, non eccependo tempestivamente le violazioni dedotte prima della formazione del giudicato;

Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il