Italian court dismisses appeal against probation revocation due to drug possession and cash theft.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Fabio Praticò's appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of his probation. Praticò was caught with cocaine and €2,000 in cash, attempting to destroy evidence by throwing his phone in water, which the court deemed proof of no genuine rehabilitation. The court rejected his claim of insufficient reasoning, stating the lower judge correctly assessed the gravity of his conduct and the overall conduct during the probation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.; Art. 167 c.p.s.: The court must evaluate both the objective gravity of the offense and the overall conduct during probation to determine revocation timing; a manifest lack of rehabilitation intent invalidates the probation measure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATICO' FABIO nato a GENOVA il 18/01/1984 avverso l'ordinanza del 15/11/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA; I'.
RITENUTO IN FATTO
E IN DIRITTO Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la ordinanza impugnata. Rilevato che il ricorso di Fabio Praticò è manifestamente infondato; Considerato, infatti, che il Tribunale di sorveglianza di Genova ha correttamente applicato il consolidato principio secondo il quale, ai fini della determinazione della decorrenza della revoca dell'affidamento in prova, il giudice deve prendere in esame non solo la gravità oggettiva e soggettiva del comportamento che ha dato luogo alla revoca, ma anche la condotta complessivamente tenuta dal condannato durante il periodo di prova trascorso e la concreta incidenza delle prescrizioni imposte a suo carico (Sez. 1, n. 36470 del 29/04/2021, Valeri, Rv. 282007-01);
Ritenuto, invero, che il provvedimento impugnato ha disposto la revoca ex tunc della misura concessa, essendo stato l'odierno ricorrente sorpreso (assieme ad un altro soggetto) il giorno 18 ottobre 2023 da personale della Guardia di Finanza in possesso di una notevole quantità di cocaina occultata all'interno dell'autovettura sulla quale si trovava a bordo, nonché presso i locali dell'azienda dove lavorava e di duemila euro in contanti. Inoltre, l'odierno ricorrente nell'occasione aveva cercato di sbarazzarsi del proprio telefono cellulare gettandolo in uno specchio d'acqua, in tal modo manifestando — per la notevole gravità delle condotte - l'assenza di una reale volontà di risocializzazione sin dall'inizio della misura alternativa alla detenzione;
Rilevato, pertanto, che il condannato, rispetto a tale compiuto ragionamento, pur lamentando vizio di motivazione, sollecita una differente (ed inammissibile) valutazione degli elementi di merito coerentemente esaminati dal giudice a quo per stabilire la decorrenza della revoca; Ritenuto, pertanto, che deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Rom