Criminal appeal dismissed as inadmissible due to lack of qualified defense counsel at filing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible de plano because the appellant lacked a qualified defense attorney at the time of filing. The appellant, represented by an unregistered lawyer, argued for the review of a supervision court decision, but the court found no merit in the substantive arguments. Consequently, the appeal was rejected under Article 610 of the Code of Criminal Procedure, and the appellant was ordered to pay legal costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: A criminal appeal is inadmissible if filed without a defense attorney qualified to practice before superior courts, requiring immediate rejection and cost imposition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRECO CARLO nato a PALERMO il 18/05/1957 avverso il decreto del 11/04/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAto avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Visti gli atti. Esaminati il ricorso di Carlo Greco (così qualificato dal Tribunale di sorveglianza di L'Aquila) ed il provvedimento impugnato. Considerato che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena d'inammissibilità (art. 613, comma 1, cod. proc. pen.), da difensore abilitato al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori; Rilevato che l'impugnazione risulta proposta da difensore non iscritto, al momento della proposizione, nell'albo speciale della Corte di cassazione; Ritenuto che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. e che il ric:orrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000);
P.Q.M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 aprile 2024.