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Ordinanza — n. 17304/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 17304/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17304/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJAFI ASSIA nato a VENEZIA il 02/07/1990 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO; Letto il ricorso di Najafi Assia e la memoria depositata dalla ricorrente in data 08 aprile 2024; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere una -ivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici per respingere le medesime doglianze oggetto dell'atto di appello (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che la censura relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità non è consentita in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa applicazione della pena sostitutiva, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come avvenuto nella specie a pagina 3 della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); rilevato che la memoria difensiva è stata depositata in violazione del rispetto del termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, non può essere presa in considerazione da questo Collegio (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 17304/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che la censura relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità non è consentita in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa applicazione della pena sostitutiva, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come avvenuto nella specie a pagina 3 della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); rilevato che la memoria difensiva è stata depositata in violazione del rispetto del termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, non può essere presa in considerazione da questo Collegio (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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ricorso per cassazione procedure di ricorso motivi di cassazione censura dell'apprezzamento delle prove causa legittima prova del beneficio dell’assistenza giudiziaria

Disposizioni normative citate

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art. 611 cod. proc. pen
276716); rilevato che la memoria difensiva è stata depositata in violazione del rispetto del termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NAJAFI ASSIA nato a VENEZIA il 02/07/1990 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Najafi Assia e la memoria depositata dalla ricorrente in data 08 aprile 2024; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per il reato di ricettazione contestato, è finalizzato ad ottenere una -ivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito con corretti argomenti logici e giuridici per respingere le medesime doglianze oggetto dell'atto di appello (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata); ritenuto che la censura relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante della ricettazione di particolare tenuità non è consentita in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta l'omessa applicazione della pena sostitutiva, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di sanzioni sostitutive, l'accertamento della sussistenza delle condizioni che consentono di applicare una delle sanzioni sostitutive della pena detentiva breve, previste dall'art. 53, legge 24 novembre 1981, n. 689, costituisce un accertamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità, se motivato in modo non manifestamente illogico, come avvenuto nella specie a pagina 3 della sentenza impugnata (Sez. 1, n. 35849 del 17/05/2019, Ahmetovic, Rv. 276716); rilevato che la memoria difensiva è stata depositata in violazione del rispetto del termine previsto dall'art. 611 cod. proc. pen. e che, di conseguenza, non può essere presa in considerazione da questo Collegio (vedi Sez. 4, n. 49392 del 23/10/2018, S., Rv. 274040 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuall e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Con ere e