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Ordinanza — n. 17303/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming tacit remission of complaint due to victim's absence from trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 17303/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Luigi Cicchini's appeal inadmissible, rejecting his claim that the victim's failure to appear constituted a tacit remission of the criminal complaint. The court found this argument legally unfounded because no clear manifestation of abandoning the prosecution exists without explicit intent, and the victim's absence was not a valid ground for remission. Consequently, the appeal was dismissed, and Cicchini was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 152, comma 3, cod. pen.; Art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150: A tacit remission of a criminal complaint requires an unequivocal manifestation of intent to abandon prosecution, which is absent when the victim fails to appear as a party without explicit abandonment.

Parole chiave

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tacit remission of complaint victim absence from trial improcedibility of criminal action manifestation of intent Cassation inadmissibility procedimento in contumacia omissione di soccorso omissione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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Art. 152, comma 3, cod. pen.
11108 del 17/01/2024, Moccia, non massimata); rilevato, inoltre, che l'improcedibilità prevista dall'art. 152, comma terzo, cod.
Art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 41749 del 08/10/2015
Sez. 3, n. 36475 del 07/06/2019
Sez. 3, n. 36475 del 07/06/2019, Rv.
Sez. 2, n. 11108 del 17/01/2024
277555-01; Sez. 2, n. 11108 del 17/01/2024, Moccia, non massimata); rilevato, inoltre, che l'improcedibilità prevista dall'art.
Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023
150, consegue alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada Villino, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CICCHINI LUIGI nato a NAPOLI il 27/09/1971 avverso la sentenza del 09/06/2023 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE CERSOSIMO;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cicchini Luigi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge processuale per non aver rilevato il giudice la remissione tacita della querela dalla mancata comparizione della persona offesa, è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non si ha remissione tacita della querela in caso di mancanza o rinuncia alla costituzione di parte civile da parte del querelante, essendo a tal fine necessaria una manifestazione non equivoca del proposito di abbandonare l'istanza di punizione che determini una vera e propria inconciliabilità tra la volontà manifestata e i fatti rivelatori di una volontà opposta (Sez. 2, n. 41749 del 08/10/2015, Rv. 264660 - 01;

Sez. 3, n. 36475 del 07/06/2019, Rv. 277555-01; Sez. 2, n. 11108 del 17/01/2024, Moccia, non massimata); rilevato, inoltre, che l'improcedibilità prevista dall'art. 152, comma terzo, cod. pen., introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. h), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, consegue alla mancata comparizione, senza giustificato motivo, del querelante citato come testimone (Sez. 2, n. 33648 del 28/06/2023, Strada Villino, Rv. 285064 - 01), circostanza non rilevabile nella specie (vedi ir proposito quanto indicato a pagina 3 della sentenza impugnata in ordine alla mancata citazione della persona offesa nel giudizio di appello); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consit :re e2s ,e_n_s_oje- Il Pre dente